31987R3985

Regolamento (CEE) n. 3985/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 376 del 31/12/1987 pag. 0001 - 0006


REGOLAMENTO (CEE) N. 3985/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del

23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statis-

tica e alla tariffa doganale comune (1) e, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso «nomenclatura combinata», che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che alcuni regolamenti relativi alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli prevedono che la nomenclatura tariffaria risultante dalla loro applicazione figuri nella nomenclatura combinata e in taluni casi modificano i dazi doganali; che, di conseguenza, è opportuno recepire nel presente regolamento tutte le modifiche risultanti dai regolamenti adottati nell'ambito della politica agricola comune;

considerando che il 24 novembre 1987 il Consiglio ha convenuto sulla determinazione di aliquote dei dazi convenzionali applicabili a taluni prodotti del capitolo 85 della

nomenclatura combinata; che tali dazi vanno inclusi nella nomenclatura combinata;

considerando che, allo scopo di assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario precisare il significato di taluni termini utilizzati nella sezione XI di detta nomenclatura mediante l'introduzione di tre note complementari;

considerando che, al fine di migliorare in taluni casi la terminologia della nomenclatura combinata, è necessario apportare talune modifiche d'ordine redazionale;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata conformemente all'allegato che segue.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

POR:L376UMBI00.94

FF: 4UIT; SETUP: 01; Hoehe: 364 mm; 59 Zeilen; 2639 Zeichen;

Bediener: PUPA Pr.: B;

Kunde: ................................

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

Codice NC

Descrizione delle merci

Aliquota dei dazi

autonomi

(%)

o prelievi

(AGR)

convenzionali

(%)

Unità

supplementare

1

2

3

4

5

.

> SPAZIO PER TABELLA>

Le seguenti modifiche devono essere apportate alle note a piè di pagina del capitolo 3:

Sostituire il testo della nota (4), pagina 46, della nota (5), pagine 47 e 48, della nota (3), pagina 49, e della nota (4), pagina 51, con:

«Esenzione per i tonni e per i pesci del genere Euthynnus che rientrano nelle voci 0302 e 0303, destinati all'industria conserviera, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 17 250 t, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto dei prezzi di riferimento. Inoltre, l'ammissione al beneficio di questo contingente è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.»

Sostituire il testo della nota (1), pagina 48, della nota (3), pagina 50 e della nota (4), pagina 53, con:

«Dazio dell'8 % per i naselli argentati (Merluccius bilinnearis) che rientrano nelle sottovoci 0302 69 65, 0303 78 10 e 0304 90 47, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 2 000 t, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.»

Sostituire il testo della nota (5), pagine 46 e 49, della nota (1), pagina 52 e della nota (2), pagina 53, con:

«Esenzione per le aringhe che rientrano nelle sottovoci 0302 40 90, 0303 50 90, 0304 10 99 e 0304 90 25, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 34 000 t, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti e nel rispetto del prezzo di riferimento.»

Sostituire il testo della nota (1), pagina 47 e del rinvio 2, pagina 50 con:

«Dazio del 6 % per gli spinaroli (Squalus acanthias) che rientrano nelle sottovoci 0302 65 10 e 0303 75 10, nei limiti di un contingente tariffario annuo globale di 5 000 t, da concedersi dalle autorità comunitarie competenti.»

POR:L376UMBI02.96

FF: 4UIT; SETUP: 01; Hoehe: 262 mm; 76 Zeilen; 2216 Zeichen;

Bediener: PUPA Pr.: B;

Kunde: 40772 Montan Italien 02

Codice NC

Descrizione delle merci

Aliquota dei dazi

autonomi

(%)

o prelievi

(AGR)

convenzionali

(%)

Unità

supplementare

1

2

3

4

5

.

> SPAZIO PER TABELLA>

Sono da introdurre le note complementari seguenti:

a) «SEZIONE XI

Nota complementare

Ai fini dell'applicazione della nota 13 di questa sezione, con l'espressione ''indumenti di materie tessili'' si intendono gli indumenti delle voci da 6101 a 6114 e delle voci da 6201 a 6211.»

b)

«CAPITOLO 53

Nota complementare

A. Con riserva delle eccezioni previste nel seguente paragrafo B, per ''filati condizionati per la vendita al minuto'' delle sottovoci 5306 10 90, 5306 20 90 e 5308 20 90, s'intendono i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto ''cablé'') avvolti:

a) su cartoncini, bobine, tubetti o supporti simili, oppure in gomitoli, di peso massimo (supporto compreso) di 200 g;

b)

in matasse o matassine di un peso massimo di 125 g;

c)

in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina i 125 g.

B.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a)

ai filati greggi, ritorti, o ritorti su ritorto (cablè), in matasse;

b)

ai filati ritorti o ritorti su ritorto (cablè) presentati:

1. in matasse ad aspatura incrociata;

2.

su supporto o su altra condizionatura che implicano il loro impiego nell'industria tessile (per es.: su tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni, o presentati in rocchetti per telai da ricamo).»

c)

«CAPITOLO 61

Nota complementare

Ai sensi della voce 6109 l'espressione ''canottiere (magliette)'' comprende indumenti, anche di fantasia, portati a contatto della pelle, senza collo, con o senza maniche, compresi gli indumenti con bretelle.

Tali indumenti, destinati a coprire la parte superiore del corpo, presentano spesso molte caratteristiche comuni ai T-Shirts o ad altri tipi più tradizionali di canottiere (magliette).

Tuttavia gli indumenti che presentano un bordo a coste, un cordoncino scorrevole o altri elementi restringenti alla base sono esclusi dalla voce 6109.»

POR:L376UMBI03.96

FF: 4UIT; SETUP: 01; Hoehe: 287 mm; 88 Zeilen; 2511 Zeichen;

Bediener: PUPA Pr.: B;

Kunde: L 376 IT 03 - 40772

Codice NC

Descrizione delle merci

Aliquota dei dazi

autonomi

(%)

convenzionali

(%)

Unità

supplementare

1

2

3

4

5

.

>SPAZIO PER TABELLA>