31987R3951

Regolamento (CEE) n. 3951/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativo al regime di esportazione di determinati cascami e rottami di metalli non ferrosi

Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1987 pag. 0006 - 0007


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3951/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

reltivo al regime di esportazione di determinati cascami e rottami di metalli non ferrosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che stabilisce un regime comune applicabile alle esportazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1934/82 (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che stabilisce una procedura comune di gestione dei contingenti (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 4052/86 (4), le esportazioni di cascami e rottami di alluminio e di piombo sono state subordinate, per il 1987, ad un'autorizzazione preventiva di esportazione che deve essere rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri secondo determinate modalità; che detto regime scade il 31 dicembre 1987 e che appare opportuno mantenerlo per il 1988 al fine di poter seguire attentamente l'evoluzione delle esportazioni dei prodotti in questione;

considerando che per l'insieme delle materie contenenti rame i raffinatori comunitari continuano ad incontrare difficoltà di approvvigionamento; che queste difficoltà derivano in particolare dall'attuale situazione di squilibrio delle misure tariffarie e non tariffarie sul mercato mondiale del rame; che conviene quindi mantenere nel 1988 per le esportazioni di ceneri e residui, nonché di cascami e rottami, di rame il sistema di contingentamento vigente nel 1987 a norma del regolamento (CEE) n. 4052/86;

considerando che le stime del fabbisogno rappresentano un buon criterio di ripartizione dei contingenti tra i paesi terzi;

considerando che le disposizioni relative al controllo del traffico intracomunitario di cui al regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (5), si applicano unicamente se le misure che istituiscono le restrizioni all'esportazione ne stabiliscono l'applicazione;

considerando che il comitato istituito dal considerando (CEE) n. 2603/69 è stato consultato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 1988 le esportazioni dalla Comunità di cascami e rottami di alluminio del codice 7602 00 e di cascami e rottami di piombo del codice 7802 00 della nomenclatura combinata sono subordinate alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione rilasciata dalle competenti autorità degli Stati membri. L'autorizzazione è rilasciata gratuitamente, per tutte le quantità richieste, fatte salve le disposizioni che figurano qui di seguito.

2. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata entro un termine massimo di quindici giorni lavorativi dal deposito della domanda, previa presentazione da parte del richiedente di un contratto di vendita per l'insieme delle quantità domandate.

L'autorizzazione è valida per due mesi.

3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, nel corso dei primi quindici giorni di ogni mese:

a) le quantità in tonnellate e i prezzi dei prodotti oggetto di autorizzazioni di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;

b) le quantità in tonnellate dei prodotti oggetto di esportazioni nel corso del mese precedente a quello di cui alla lettera a);

c) le quantità in tonnellate la cui esportazione autorizzata o realizzata si effettua nel quadro di operazioni di perfezionamento attivo o passivo;

d) i paesi terzi di destinazione.

Articolo 2

Per il 1988 sono fissati i seguenti contingenti comunitari all'esportazione:

(in tonnellate)

1.2.3 // // // // Codice MC // Designazione delle merci // Quantità // // // // ex 2620 // Ceneri e residui di rame e di leghe di rame // 28 500 // ex 7404 00 // Cascami e rottami di rame e di leghe di rame // 36 280 // // //

Articolo 3

I contingenti di cui all'articolo 2 sono ripartiti secondo il fabbisogno stimato.

Articolo 4

1. Non sono imputate sulla quota della Stato membro esportatore le esportazioni di merci di cui all'articolo 2:

a) quando dette merci sono esportate tal quali o in quanto prodotti di compensazione nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, previsto dal regolamento (CEE) n. 1999/85 (1), purché nella fabbricazione dei suddetti non siano utilizzate merci di cui agli articoli 9 e 10 del trattato;

b) quando le merci che non rispondono alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato sono esportate a seguito del loro magazzinaggio in depositi doganali conformemente alla direttiva 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime dei depositi doganali (2), oppure in zone franche conformemente alla direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle zone franche (3).

Si applica l'articolo 1, paragrafo 3, lettere c) e d).

2. Le esportazioni temporanee delle merci di cui all'articolo 2 sono imputate sulla quota dello Stato membro esportatore.

Nondimeno, si può decidere di autorizzare la non imputazione avvalendosi del regime di perfezionamento passivo previsto dal regolamento (CEE) n. 2473/86 (4), secondo la procedura prevista all'articolo 11, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1023/70.

Articolo 5

Il titolo III del regolamento (CEE) n. 223/77 si applica alla circolazione dei prodotti di cui all'articolo 2 all'interno della Comunità.

Articolo 6

Il Consiglio determina in tempo utile, e comunque prima del 31 dicembre 1988, le misure da adottare alla scadenza del presente regolamento per l'esportazione dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988 e scade il 31 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

(1) GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 25.

(2) GU n. L 211 del 20. 7. 1982, pag. 1.

(3) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

(4) GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 31.

(5) GU n. L 38 dell'8. 2. 1987, pag. 20.

(1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7.

(3) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11.

(4) GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.