Regolamento (CEE) n. 3946/87 del Consiglio del 21 dicembre 1987 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d' Egitto
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 30/12/1987 pag. 0001 - 0001
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3946/87 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1987 che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che l'accordo di cooperazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (1) è stato firmato il 18 gennaio 1977 ed è entrato in vigore il 1o novembre 1978; considerando che l'articolo 6 del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa di detto accordo (qui di seguito denominato « protocollo »), modificato dalla decisione n. 1/81 (2) del Consiglio di cooperazione, dispone che al momento del cambiamento automatico della data di riferimento degli importi espressi in ECU la Comunità può introdurre, ove necessario, importi riveduti; considerando che gli importi in ECU espressi in alcune monete nazionali validi il 1o ottobre 1986 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1o ottobre 1984; che il suddetto cambiamento automatico della data di riferimento causerebbe, nella conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ECU, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il protocollo è modificato come segue: 1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, i termini « 2 355 ECU » sono sostituiti dai termini « 2 590 ECU »; 2) all'articolo 17, paragrafo 2, i termini « 165 ECU » e « 470 ECU » sono sostituiti rispettivamente dai termini « 180 ECU » e « 515 ECU ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. HAARDER (1) GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 2. (2) GU n. L 357 del 12. 12. 1981, pag. 4.