Regolamento (CEE) n. 3910/87 del Consiglio del 22 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 370 del 30/12/1987 pag. 0033 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 25 pag. 0123
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 25 pag. 0123
ALLEGATO «ALLEGATO III (Elenco previsto all'articolo 22) > SPAZIO PER TABELLA> REGOLAMENTO (CEE) N. 3911/87 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1) visti il parere del Comitato economico e sociale (2), considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) ha istituito con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità; considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 827/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato; considerando che gli invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi e le preparazioni a base degli stessi sono attualmente classificati nelle sottovoci 01.06 C, 02.04 C II, 02.06 C III e 16.02 B della tariffa doganale comune e che, conseguentemente, ad essi si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nel sistema armonizzato essi saranno classificati nelle voci 0307 e 1605; che è pertanto opportuno che a detti invertebrati acquatici e alle preparazioni a base degli stessi si applichi il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione (1) Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 151 del 30. 6 .1968, pag. 16. (5) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5. comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/87 (7); che, conseguentemente, essi non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68; considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nella sottovoce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alla quale si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica voce comprendente le farine e polveri commestibili di carni e frattaglie; che è opportuno che a dette farine e polveri si applichi il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (9); che, conseguentemente, tali prodotti non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68; considerando che taluni miscugli di frutta a guscio sono classificati, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, nelle sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica sottovoce per tutti i miscugli di frutta a guscio; che è opportuno che a detti miscugli si applichi il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3910/87 (11); che, conseguentemente, non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68; considerando che taluni miscugli di frutta secca o di frutta secca e frutta a guscio sono classificati, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutti i miscugli di frutta secca o di frutta secca e frutta a guscio; che è opportuno che a tali miscugli si applichi il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 (13); che, conseguentemente, essi non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68; ¹(6) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. ¹(7) GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1. ¹(8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. ¹(9) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale. (10) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (11) Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale. (12) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (13) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale. considerando che talune preparazioni omogeneizzate di carne, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie compresi i grassi sono classificate in sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, ai fini di una semplificazione, singole sottovoci per ciascuna delle preparazioni summenzionate; che è opportuno che a dette preparazioni si applichi il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (2); che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 827/68, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è sostituito da quello figurante nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987. Per il Consiglio Il Presidente N. WILHJELM