31987R3861

Regolamento (CEE) n. 3861/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 che sospende i dazi doganali applicati negli scambi tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 363 del 23/12/1987 pag. 0032 - 0032


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3861/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che sospende i dazi doganali applicati negli scambi tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 653/87 del Consiglio (1) ha previsto che in Spagna si applichino prezzi comuni nel settore delle carni bovine; che il recente andamento della produzione e del mercato dei prodotti di tale settore rende auspicabile una certa liberalizzazione degli scambi al suo interno e ha indotto la Spagna a presentare una domanda in tal senso; che è pertanto opportuno prevedere la sospensione, nella misura del 50 %, dei dazi doganali applicabili a questi prodotti; che, in attesa di un riesame della situazione del mercato e dell'eventuale adozione di nuove misure, conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 467/87 (3), è opportuno limitare la sospensione in questione al primo semestre del 1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sino al 30 giugno 1988 i dazi doganali risultanti dalle disposizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1 dell'atto di adesione e applicabili negli scambi tra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 ai prodotti contemplati dal regolamento (CEE) n. 805/68 sono sospesi nella misura del 50 % a partire dal 1o gennaio 1988.

2. Entro il 30 giugno 1988 la Commissione procederà ad un riesame della situazione dei mercati spagnolo e comunitario in vista dell'eventuale adozione di idonee misure secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 63 del 6. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.