Regolamento (CEE) n. 3856/87 della Commissione del 22 dicembre 1987 recante adeguamento delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati
Gazzetta ufficiale n. L 363 del 23/12/1987 pag. 0025 - 0025
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3856/87 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1987 recante adeguamento delle norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/87 (2), in particolare l'articolo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 103/76 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3396/85 (4), ha fissato norme comuni di commercializzazione per taluni pesci freschi o refrigerati; considerando che, in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3796/81, dette norme devono essere modificate per tener conto dell'evoluzione delle condizioni di produzione e di vendita; che si sono constatati mutamenti soprattutto per quanto riguarda le condizioni di vendita del lanzardo; che occorre pertanto modificare la tabella di calibrazione per gli sgombri e introdurre una rubrica specifica per i lanzardi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La parte dell'allegato B del regolamento (CEE) n. 103/76 relativa agli sgombri e ai lanzardi è modificata come segue: 1) l'intitolazione « Sgombri/Lanzardi » è sostituita dalla seguente: « Sgombri »; 2) dopo la rubrica « Sgombri » è inserita la rubrica seguente: « Lanzardi 1.2.3 // // // // // Kg/pesce // Unità a 25 kg // // // // Dimensione 1 // 0,5 e più // 50 o meno // Dimensione 2 // da 0,25 a meno di 0,5 // da 51 e 100 // Dimensione 3 // da 0,14 a meno di 0,25 // da 101 a 175 // Dimensione 4 // da 0,05 a meno di 0,14 // da 176 a 500 » // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 29. (4) GU n. L 322 del 3. 12. 1985, pag. 1.