31987R3852

Regolamento (CEE) n. 3852/87 della Commissione del 21 dicembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2096/86 che stabilisce le modalità di applicazione di un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 363 del 23/12/1987 pag. 0018 - 0018


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3852/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2096/86 che stabilisce le modalità di applicazione di un aiuto diretto a favore dei piccoli produttori di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87 (2), in particolare l'articolo 4 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 1983/86 del Consiglio, del 24 giugno 1986, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto diretto a favore dei piccoli produttori nel settore dei cereali (3), in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2096/86 (4) prevede il versamento dell'aiuto ai piccoli produttori entro e non oltre il 31 dicembre che segue il termine della campagna di commercializzazione cui si riferisce l'aiuto; che, in certi casi, difficoltà di ordine amministrativo impediscono l'osservanza del suddetto termine per la prima campagna di applicazione; che per ovviare a tali difficoltà è opportuno prorogare di un mese il termine per il versamento dell'aiuto ai piccoli produttori per la campagna 1986/1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2096/86 è inserito il seguente comma:

« Tuttavia, l'aiuto concesso per la campagna 1986/1987 può essere versato ai beneficiari entro il 31 gennaio 1988 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.

(3) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 1.

(4) GU n. L 180 del 4. 7. 1986, pag. 19.