REGOLAMENTO (CEE) N. 3740/87 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1987 relativo a varie forniture di cereali e di riso al Mozambico a titolo di aiuto alimentare
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 15/12/1987 pag. 0022 - 0025
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3740/87 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1987 relativo a varie forniture di cereali e di riso al Mozambico a titolo di aiuto alimentare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (2), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob; considerando che con decisione del 30 luglio 1987, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore del Mozambico, la Commissione ha assegnato a questo paese 30 000 t di cereali; considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (3); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di cereali e di riso lavorato a grani lunghi a favore del Mozambico a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano negli allegati. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1 e relativa rettifica nella GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 54. (2) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.