31987R3686

Regolamento (CEE) n. 3686/87 del Consiglio dell' 8 dicembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 60/85 relativo alle restrizioni all' esportazione di tubi di acciaio verso gli Stati Uniti d' America

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 10/12/1987 pag. 0026 - 0026


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3686/87 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 60/85 relativo alle restrizioni all'esportazione di tubi di acciaio verso gli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 60/85 (1), modificato da ultimo al regolamento (CEE) n. 3711/85 (2), ha introdotto delle restrizioni alle esportazioni di determinati tubi in acciaio provenienti dalla Comunità verso gli Stati Uniti d'America;

considerando che tra alcune imprese comunitarie e le loro filiali negli Stati Uniti d'America sono stati stabiliti rapporti economici e che le imprese comunitarie forniscono a queste ultime tubi semilavorati per la produzione di tubi finiti; che la ripartizione della quota comunitaria tra gli Stati membri, di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 60/85, tiene conto della situazione particolare di tali imprese aventi una filiale negli Stati Uniti d'America;

considerando che i criteri di ripartizione delle licenze devono tener conto di tale situazione particolare; che è pertanto opportuno aggiungere all'elenco dei criteri previsti per il rilascio delle licenze da parte degli Stati membri il caso delle imprese comunitarie aventi una filiale negli Stati Uniti d'America, a cui forniscono tubi semilavorati per la produzione di tubi finiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 60/85 è sostituito dal testo seguente:

« - il rispetto delle correnti tradizionali d'esportazione delle imprese, tenendo conto dei criteri di riduzione stabiliti dal presente regolamento ed eventualmente della situazione dei nuovi produttori di tubi e delle imprese aventi una filiale negli Stati Uniti a cui forniscono tubi semilavorati destinati alla produzione di tubi finiti. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

(1) GU n. L 9 del 10. 1. 1985, pag. 13.

(2) GU n. L 355 del 31. 12. 1985, pag. 100.