31987R3619

Regolamento (CEE) n. 3619/87 del Consiglio del 30 novembre 1987 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d' origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia (1987/1988)

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 02/12/1987 pag. 0029 - 0034


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3619/87 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione d'origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia (1987/1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3 del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (1) prevede che taluni vini a denominazione di origine della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia, specificati nell'accordo in forma di scambio di lettere e provenienti dai raccolti ottenuti a partire dal raccolto 1977, siano esentati dai dazi doganali all'importazione nella Comunità nei limiti di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl;

considerando che questi vini devono essere presentati in recipienti contenenti due litri o meno; che essi devono essere accompagnati o da un certificato di denominazione di origne conforme al modello di cui all'allegato D dell'accordo succitato, o, a titolo di deroga, da un documento V I 1 o da un estratto V I 2 annotato conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85 (2); che è pertanto opportuno aprire il contingente tariffario comunitario in questione per il periodo dal 1o novembre 1987 al 31 ottobre 1988;

considerando che i vini in causa sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che per poter beneficiare del contingente tariffario occorre rispettare l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 (3);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2573/87 del Consiglio, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (4), prevede che il Regno di Spagna applichi, fin dall'entrata in vigore di detto regolamento, un dazio che riduca il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale e che la Repubblica portoghese rinvii, fino all'inizio della seconda tappa, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in causa; che pertanto il presente regolamento si applica nella Comunità ad eccezione del Portogallo;

considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata dalla tariffa doganale comune sarà sostituita dalla nomenclatura combinata basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci; che il presente regolamento tiene conto di tale sostituzione e prevede i codici della nomenclatura combinata nonché, all'occorrenza, i numeri di codice Taric applicabili ai prodotti in oggetto;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applicazione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per tale contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente medesimo; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenuto conto dei principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dalla Tunisia in un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando tuttavia che non sono disponibili, né a livello comunitario né a livello nazionale, dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere fatta alcuna previsione valida di importazione; che, in tale situazione, è opportuno prevedere una ripartizione dei volumi contingentali e delle quote iniziali, la quale tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, porebbe corrispondere al 40 % del volume contingentale;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi integralmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informare gli Stati membri;

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza della quota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel periodo dal 1o novembre 1987 al 31 ottobre 1988 il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità, ad eccezione del Portogallo, dei prodotti seguenti è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario sotto indicato:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune // Codice della nomenclatura combinata (1) // Designazione delle merci // Volume del contingente (in hl) // Dazio contingentale (in %) // // // // // // // // // // // // // 09.1206 // ex 22.05 C // ex 22.04.21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39 // Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle): altri: - Vini con le seguenti denominazioni di origine: // 50 000 // esenzione // // // // Coteaux de Teboura, Couteaux d'Utique, Sidi-Salem, Kelibia, Thibar, Mornag, grand cru Mornag, con gradazione alcolica effettiva non superiore a 15 % vol e presentati in recipienti contenenti due litri o meno, originari della Tunisia // // // // // // // //

(1) A decorrere dal 1o gennaio 1988 i numeri indicati nella colonna « Codice nomenclatura combinata » sostituiranno quelle della colonna « Numero della tariffa doganale comune ».

Nei limiti di tale contingente tariffario il Regno di Spagna applica i dazi doganali calcolati secondo le disposizioni stabilite in materia nel regolamento (CEE) n. 2573/87.

2. Sono ammessi al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 i vini prodotti a partire dal raccolto 1977.

3. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

I vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente tariffario sempre che venga rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

4. All'importazione, ciascuno di questi vini deve essere accompagnato o da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalle competenti autorità tunisine, conformemente al modello allegato al presente regolamento, attestante, nella rubrica n. 16, che i vini in oggetto sono prodotti a partire dal raccolto 1977, oppure da un documento V I 1 o da un estratto V I 2 annotato conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 ottobre 1988, corrispondono ai seguenti quantitativi:

1.2 // // (in ettolitri) // Benelux // 3 280 // Danimarca // 2 000 // Germania // 4 000 // Grecia // 640 // Spagna // 640 // Francia // 4 000 // Irlanda // 800 // Italia // 1 600 // Regno Unito // 3 040

3. La seconda parte del contingente, pari a 30 000 hl, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale essa è fissata all'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, viene utilizzata per il 90 % o più lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, secondo le condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, secondo le condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 ottobre 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono nella riserva, entro il 1o settembre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale, che, alla data del 15 agosto 1988, eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore, se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o settembre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 agosto 1988 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della propria quota iniziale trasferita nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, in merito al grado di esaurimento della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, al più tardi il 5 settembre 1988, in merito allo stato di riserva dopo i trasferimenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri imputano alle proprie quote le importazioni dei prodotti in questione via via che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalla dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. La situazione di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevata in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate alle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o novembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

(1) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

(2) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

(3) GU n. L 84 del 7. 3. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.