31987R3613

Regolamento (CEE) n. 3613/87 della Commissione del 1° dicembre 1987 relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Romania nel 1987

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 02/12/1987 pag. 0021 - 0021


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3613/87 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 1987

relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Romania nel 1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 84/633/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1984, che, ai fini di un funzionamento armonioso degli scambi, autorizza la Commissione, nel quadro degli accordi di autolimitazione del commercio dei paesi terzi, a convertire, limitatamente ai quantitativi convenuti, animali vivi in carni fresche o refrigerate e carni fresche e refrigerate in animali vivi (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la Romania si è impegnata, nell'ambito di un accordo concluso con la Comunità, a limitare le proprie esportazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine verso la Comunità a quantitativi annui di 475 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso, e di 75 t di carni fresche refrigerate;

considerando che la Romania ha chiesto alla Comunità di convertire il quantitativo previsto per l'esportazione nel 1987 di 75 t di carni fresche e refrigerate in 75 t di animali vivi, espresse in peso carcassa con osso; che i quantitativi estremamente limitati per i quali la Romania ha fatto questa domanda non sono tali da perturbare il mercato della Comunità; che la situazione del mercato consente di soddisfare a tale domanda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi di animali vivi delle specie ovina e caprina diversi dai riproduttori di razza pura, della sottovoce 01.04 B della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Romania in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 550 t espresse in peso carcassa con osso per il 1987.

I quantitativi di carni fresche e refrigerate delle specie ovina e caprina della sottovoce 02.01 A IV a) della tariffa doganale comune, che possono essere importati dalla Romania in applicazione dell'accordo concluso con tale paese, sono fissati a 0 per il 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 32.