31987R3556

Regolamento (CEE) n. 3556/87 della Commissione del 26 novembre 1987 recante modalità complementari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per taluni prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di paste alimentari di cui alla voce 19.03 della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 27/11/1987 pag. 0057 - 0058
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0198
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0198


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3556/87 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1987

recante modalità complementari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata per taluni prodotti del settore dei cereali esportati sotto forma di paste alimentari di cui alla voce 19.03 della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare gli articoli 16, paragrafo 6, e 24,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2223/86 (4), prevede all'articolo 5, paragrafo 2, l'applicazione di un regime di fissazione anticipata del tasso della restituzione all'esportazione, soprattutto per i produttori appartenenti al settore dei cereali utilizzati nella fabbricazione delle merci contemplate da tale regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1760/83 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 349/86 (6), prevede modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata; che, a norma dell'articolo 3, lettera a) di detto regolamento, esiste la possibilità di riportare la designazione di più merci nella casella 12 del titolo di fissazione anticipata;

considerando che, nel quadro della politica commerciale comune, si è stabilito che le esportazioni comunitarie verso gli Stati Uniti d'America di paste alimentari che rientrano nella voce 19.03 della tariffa doganale comune vengano effettuate, in parte, con un'operazione di traffico di perfezionamento attivo e, per il resto, con il beneficio di una restituzione all'esportazione; che, a tal fine, è necessario che il titolo di fissazione anticipata designi come merce da esportare soltanto le paste alimentari;

considerando che è opportuno che la Commissione disponga quanto prima di tutte le informazioni necessarie per poter valutare l'evoluzione prevedibile delle esportazioni comunitarie di tali paste alimentari verso gli Stati Uniti d'America; che queste informazioni devono esser tali da rendere possibile l'adozione di decisioni che consentano di evitare un aumento eccessivo dei quantitativi di prodotti di base appartenenti al settore dei cereali per i quali sono rilasciati titoli di fissazione anticipata ai fini dell'esportazione di paste alimentari verso gli Stati Uniti; che è pertanto opportuno fissare un termine per l'accettazione delle domande di tali titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In caso di ricorso al regime di fissazione anticipata della restituzione per un prodotto di base del settore dei cereali esportato sotto forma di paste alimentari di cui alla voce 19.03 della tariffa doganale comune:

a) nella domanda di titolo di fissazione anticipata e nel titolo stesso deve essere indicata, nella casella 12, soltanto la voce 19.03 della tariffa doganale comune;

b) la domanda di titolo di fissazione anticipata e il titolo stesso devono contenere, nella casella 13, la dicitura « Stati Uniti d'America » o la dicitura « ad eccezione degli Stati Uniti d'America ». Il titolo obbliga ad esportare verso la destinazione così indicata.

Articolo 2

I titoli di fissazione anticipata richiesti per prodotti di base appartenenti al settore dei cereali e destinati all'esportazione verso gli Stati Uniti d'America sotto forma di paste alimentari di cui alla voce 19.03 della tariffa doganale comune vengono effettivamente rilasciati soltanto il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, a condizione che durante tale periodo non vengano decise misure particolari.

Articolo 3

1. Ogni giorno lavorativo le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione dati statistici concernenti:

- i quantitativi di prodotti di base che rientrano nel settore dei cereali e per i quali il giorno lavorativo precedente sono stati richiesti titoli di fissazione anticipata per esportazioni verso gli Stati Uniti d'America sotto forma di paste alimentari di cui alla voce 19.03 della tariffa doganale comune;

- i quantitativi di paste alimentari, di cui alla voce 19.03 della tariffa doganale comune, per i quali il tasso della restituzione all'esportazione concessa il giorno lavorativo precedente per i cereali in esse incorporati è stato fissato in anticipo, nonché la data alla quale la dichiarazione d'esportazione di tali paste alimentari verso gli Stati Uniti d'America è stata accettata dalle competenti autorità doganali.

2. I dati statistici menzionati al paragrafo 1 vengono comunicati alla Commissione ripartiti per sottovoce della tariffa doganale comune in cui rientrano le paste alimenari in questione e devono essere trasmessi al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee

DG III/B/2

rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile ai titoli richiesti a decorrere dal 1o dicembre 1987 fino al 30 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

(3) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

(4) GU n. L 194 del 17. 7. 1986, pag. 1.

(5) GU n. L 172 del 30. 6. 1983, pag. 20.

(6) GU n. L 42 del 19. 2. 1986, pag. 5.