31987R3395

Regolamento (CEE) n. 3395/87 della Commissione del 12 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 in ordine al tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Grecia

Gazzetta ufficiale n. L 323 del 13/11/1987 pag. 0010 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3395/87 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1678/85 in ordine al tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato, in base alla procedura di cui all'articolo 12 dello stesso regolamento, in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;

considerando che l'andamento del tasso di mercato della dracma nel corso del periodo di riferimento dal 4 al 10 novembre 1987, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3340/87 (4), nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 1890/87 (5) comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (6), degli importi compensativi applicabili in Grecia nel settore delle carni suine con decorrenza dal 16 novembre 1987; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1678/85, nella versione di cui al regolamento (CEE) n. 1890/87 il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

1.2,5 // // // Prodotti // Tassi di conversione agricoli // // // 1.2.3.4.5 // // 1 ECU = . . . Dra // Applicabile sino al // 1 ECU = . . . Dra // Applicabile dal // // // // // // « Carni suine // 129,691 // 15 novembre 1987 // 131,480 // 16 novembre 1987 » // // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 novembre 1987.

Il presente regolamento è obbigatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

(4) GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 13.

(5) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.

(6) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.