31987R3387

Regolamento (CEE) n. 3387/87 della Commissione dell' 11 novembre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento, della voce 97.03 della tariffa doganale comune, originari di Macao beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 322 del 12/11/1987 pag. 0015 - 0015


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3387/87 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento, della voce 97.03 della tariffa doganale comune, originari di Macao beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 3924/86, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per gli altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento della voce 97.03 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 20 000 000 ECU; che, in data 2 novembre 1987, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari di Macao hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti di Macao,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 novembre 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Macao:

1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune e codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // 10.1300 // 97.03 (97.03-tutti i numeri) // Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.