Regolamento (CEE) n. 3352/87 della Commissione del 6 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 in ordine alla durata di validità dei certificati rilasciati nell' ambito del regime particolare d' importazione di granturco e di sorgo in Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 317 del 07/11/1987 pag. 0035 - 0035
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3352/87 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 in ordine alla durata di validità dei certificati rilasciati nell'ambito del regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (1), in particolare l'articolo 8, considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità d'applicazione del regime particolare per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (2) ha stabilito in particolare il periodo di validità dei titoli; che per agevolare le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna nell'ambito di detto regime è opportuno prorogare tale validità; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3105/87 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: « 1. I titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento sono validi a decorrere dalla data del rilascio, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (*), fino alla fine del secondo mese seguente. (*) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.