31987R3352

Regolamento (CEE) n. 3352/87 della Commissione del 6 novembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 in ordine alla durata di validità dei certificati rilasciati nell' ambito del regime particolare d' importazione di granturco e di sorgo in Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 317 del 07/11/1987 pag. 0035 - 0035


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3352/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 3105/87 in ordine alla durata di validità dei certificati rilasciati nell'ambito del regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare d'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (1), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità d'applicazione del regime particolare per l'importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (2) ha stabilito in particolare il periodo di validità dei titoli; che per agevolare le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna nell'ambito di detto regime è opportuno prorogare tale validità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3105/87 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del presente regolamento sono validi a decorrere dalla data del rilascio, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (*), fino alla fine del secondo mese seguente.

(*) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.