31987R3252

Regolamento (CEE) n. 3252/87 del Consiglio del 19 ottobre 1987 relativo al coordinamento e alla promozione della ricerca nel settore della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 04/11/1987 pag. 0017 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 3 pag. 0059
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 3 pag. 0059


REGOLAMENTO (CEE) N. 3252/87 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 1987

relativo al coordinamento e alla promozione della ricerca nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 101/76 (2) prevede che, nell'ambito del coordinamento delle politiche delle strutture degli Stati membri nel settore della pesca, siano adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, le misure necessarie per coordinare le politiche nazionali di ricerca e di assistenza scientifica e tecnica su questo settore;

considerando che la recente evoluzione del settore della pesca, in particolare dopo l'estensione delle zone di pesca a 200 miglia, e l'istituzione di un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca hanno reso più imperativa la necessità di coordinare efficacemente la ricerca biologica, tecnologica ed economica della Comunità nel settore della pesca, onde agevolare l'adeguamento delle flotte comunitarie alle nuove condizioni di pesca;

considerando che l'attuazione di misure che consentano questo coordinamento esige che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 101/76 relative alla ricerca nel settore della pesca siano completate, prevedendo in particolare lo scambio sistematico delle informazioni scientifiche, economiche e finanziarie concernenti le azioni di ricerca della Comunità in questo settore ed il coordinamento di tali azioni nei settori che potrebbero influire sull'adeguamento del settore della pesca nella Comunità;

considerando che la decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, relativa al programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (3), prevede in particolare l'attuazione di programmi di ricerca intesi a sviluppare la produttività e a migliorare la qualità e la trasformazione dei prodotti della pesca;

considerando che il coordinamento e la promozione della ricerca presuppongono che la Comunità sostenga e completi le azioni intraprese dagli Stati membri, per meglio soddisfare le esigenze in materia di ricerca e rispondere così a quelle della politica comune della pesca;

considerando che, a tale scopo, è opportuno prevedere l'attuazione di programmi comunitari di ricerca e di coordinamento della ricerca in settori particolarmente importanti per il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca;

considerando che il comitato permanente per le strutture della pesca (CPSP) e il comitato scientifico e tecnico della pesca (CSTP) costituiscono gli strumenti più indicati per assistere e consigliare utilmente la Commissione nell'espletamento dei compiti che le sono affidati in materia di coordinamento e promozione della ricerca nel settore della pesca;

considerando che occorre coordinare i lavori di questi comitati e quelli del comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST);

considerando che, per consentire l'utilizzazione dei risultati delle ricerche a cui partecipa la Comunità, occorre mettere tali risultati a disposizione degli interessati nella Comu-

nità;

considerando che è necessario prevedere la partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, il coordinamento e la promozione a livello comunitario delle attività di ricerca intraprese negli Stati membri nel settore della pesca sono realizzati in conformità del presente regolamento.

2. Il presente regolamento si applica tenendo conto delle linee generali della politica scientifica e tecnologica adottata dalla Comunità.

TITOLO I

Informazione e consultazione

Articolo 2

È istituita una procedura d'informazione e di consultazione tra gli Stati membri e la Commissione, applicabile secondo le condizioni previste agli articoli 3 e 4.

Articolo 3

1. Gli Stati membri informano annualmente la Commissione in merito alla natura ed alla portata delle attività di ricerca nel settore della pesca avviate o previste sotto la loro autorità o con il loro contributo finanziario.

Per quanto possibile, gli Stati membri informano alle stesse condizioni la Commissione in merito alle attività di ricerca nel settore della pesca avviate o previste da altri orga-

nismi.

2. La Commissione tiene un inventario permanente delle attività di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 4028/86 (1), le modalità di applicazione del presente articolo e in particolare le condizioni in cui le informazioni raccolte possono essere messe a disposizione degli interessati.

Articolo 4

1. La Commissione studia in permanenza gli orientamenti e le tendenze della ricerca svolta nel settore della pesca nella Comunità. A tal fine, essa procede a consultazioni con gli Stati membri in seno al comitato permanente per le strutture della pesca.

2. La Commissione provvede al necessario coordinamento tra i lavori del comitato di cui al paragrafo 1 e quelli del comitato scientifico e tecnico della pesca e del comitato della ricerca scientifica e tecnica.

TITOLO II

Programmi comunitari di ricerca e di coordinamento della ricerca

Articolo 5

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato, decide in merito:

a) ai programmi comunitari di ricerca in settori particolarmente importanti per quanto riguarda la politica comune della pesca;

b) ai programmi comunitari di coordinamento della ricerca, destinati a permettere un'organizzazione razionale dei mezzi impiegati, una utilizzazione efficace dei risultati e un orientamento conforme agli obiettivi della politica comune della pesca.

Articolo 6

1. La Commissione provvede all'esecuzione dei programmi comunitari di ricerca mediante la conclusione di contratti di ricerca a spese ripartite con centri ed istituti di ricerca.

2. La Commissione provvede all'esecuzione dei programmi comunitari di coordinamento della ricerca mediante l'organizzazione di seminari, conferenze, visite di studio, scambi di ricercatori e riunioni di lavoro di esperti scientifici, nonché mediante la raccolta, l'analisi e, se del caso, la pubblicazione dei risultati delle ricerche.

3. Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Commissione può fare appello a esperti di alto livello.

4. La Commissione adotta secondo la procedura prevista all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 4028/86 le decisioni relative all'esecuzione dei programmi comunitari di ricerca di cui al paragrafo 1 e dei programmi comunitari di coordinamento della ricerca di cui al paragrafo 2.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 7

La Comunità partecipa finanziariamente alla realizzazione dei programmi comunitari di ricerca e di coordinamento della ricerca. L'importo previsionale dei fabbisogni di finanziamento stimati necessari a tal fine è deciso dal Consiglio nell'ambito della procedura di cui all'articolo 5. Gli stanziamenti necessari per ciascun esercizio sono fissati annualmente nel bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 8

La diffusione delle conoscenze risultanti dall'esecuzione dei programmi comunitari di ricerca e di coordinamento della ricerca è effettuata in conformità del regolamento (CEE)

n. 2380/74 (2).

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TOERNAES

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Bediener: MARK Pr.: B;

Kunde:

(1) GU n. C 255 del 13. 10. 1986, pag. 239.

(2) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 19.

(3) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

(2) GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1.