Regolamento (CEE) n. 3217/87 della Commissione del 28 ottobre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti a maglia per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 75 (codice 40.0750), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 307 del 29/10/1987 pag. 0012 - 0012
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3217/87 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai vestiti a maglia per uomo e per ragazzo, della categoria di prodotti n. 75 (codice 40.0750), originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4, considerando che in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3925/86 il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i vestiti a maglia per uomo e per ragazzo della categoria 75, il massimale è fissato a 15 200 pezzi; che, alla data del 20 ottobre 1987, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Brasile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A partire dal 1o novembre 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile: 1.2.3.4.5 // // // // // // Numero di codice // Categoria // Voce della tariffa doganale comune // Codice Nimexe // Designazione delle merci // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // // // // // // 40.0750 // 75 // 60.05 ex A // // Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento: II. altri: // // // // 60.05-66, 68 // Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci // // // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.