31987R3212

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3212/87 del Consiglio del 20 ottobre 1987 che adatta il tasso del prelievo eccezionale di cui all'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 307 del 29/10/1987 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 1 tomo 2 pag. 0080
edizione speciale svedese/ capitolo 1 tomo 2 pag. 0080


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REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3212/87 DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 1987

che adatta il tasso del prelievo eccezionale di cui all'articolo 66 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3019/87 (2), in particolare l'articolo 66 bis di detto statuto, nonché l'articolo 20, terzo comma e l'articolo 63 bis di detto regime,

vista la proposta della Commissione presentata previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

preso atto della relazione della commissione di concertazione istituita con decisione del Consiglio del 23 giugno 1981;

preso atto della relazione del conciliatore nominato a norma del punto III.1 di detta decisione;

considerando che, con l'introduzione dell'articolo 66 bis dello statuto, il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti (4), ha instaurato un prelievo eccezionale sulle retribuzioni nette versate dalle Comunità, a causa delle difficoltà particolari della situazione economica e sociale;

considerando che nel 1981 il prelievo eccezionale è stato valutato in base ai dati economici citati nel preambolo del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 3821/81;

considerando che i dati economici in questione riflettono un miglioramento della situazione economica e sociale che giustifica la riduzione del tasso del prelievo eccezionale;

considerando quindi che ai sensi dell'articolo 66 bis, paragrafo 2, lettera b) dello statuto è opportuno adeguare il tasso del prelievo eccezionale a decorrere dal sesto anno di applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 66 bis, paragrafo 2, lettera b) dello statuto è sostituito dal testo seguente:

«b) Nell'ultimo quinquennio i tassi successivi del prelievo applicabili alla base di cui al paragrafo 3 sono i seguenti:

- 12,70 % dell'importo compreso nella sua base per il sesto anno,

- 7,62 % di tale importo nei quattro anni seguenti. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 286 del 9. 10. 1987, pag. 3.

(3) GU n. C 227 dell'8. 9. 1986, pag. 160.

(4) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 1.