Regolamento (CEE) n. 3166/87 della Commissione del 22 ottobre 1987 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca
Gazzetta ufficiale n. L 301 del 24/10/1987 pag. 0018 - 0018
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3166/87 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 1987 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2999/87 (3), prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1987; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II a (zone CE) e IV da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1987; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 12 ottobre 1987; che è quindi necessario riferirsi a tale data, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II a (zona CE) e IV eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1987. La pesca del merluzzo bianco nelle acque della divisione CIEM II a (zona CE) e IV eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, noinché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 12 ottobre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39. (3) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 2.