REGOLAMENTO (CEE) N. 3138/87 DELLA COMMISSIONE, del 20 ottobre 1987, che revoca il regolamento (CEE) n. 2624/87 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo giallo da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda
Gazzetta ufficiale n. L 298 del 22/10/1987 pag. 0006 - 0006
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3138/87 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 1987 che revoca il regolamento (CEE) n. 2624/87 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo giallo da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 2624/87 della Commissione (2) ha proibito la pesca del merluzzo giallo nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII e XIV da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda dal 1o settembre 1987; considerando che il regolamento (CEE) n. 2999/87 del Consiglio (3) ha modificato i contingenti per il merluzzo giallo nelle acque delle divisioni V b (zona CE), VI, XII e XIV previsti dal regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (4); che la pesca del merluzzo giallo nelle acque delle divisioni V b (zona CE), VI, XII e XIV effettuata da navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate in Irlanda dovrebbe quindi essere permessa; che è di conseguenza necessario revocare il regolamento (CEE) n. 2624/87, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2624/87 viene revocato dal presente. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1987. Per la Commissione António CARDOSO E CUNHA Membro della Commissione (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 25. (3) GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 2. (4) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39.