Regolamento (CEE) n. 3104/87 della Commissione del 16 ottobre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le pocedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento
Gazzetta ufficiale n. L 294 del 17/10/1987 pag. 0014 - 0014
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3104/87 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1569/77 che stabilisce le pocedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi di intervento LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7, considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87 (4), prevede un rafforzamento generale dei requisiti relativi alla qualità tipo del frumento duro, in particolare con l'introduzione di requisiti tecnologici di qualità; che gli organismi di intervento dei paesi principali produttori di cereali incontrano difficoltà nell'analisi di tali requisisti dato che non dispongono delle necessarie attrezzature tecniche; considerando inoltre che a norma del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2936/87 (6), il pagamento delle merci consegnate all'intervento è effettuato tra il centodecimo e il centoquindicesimo giorno successivo a quello della presa in consegna; che le merci possono essere prese in consegna solo previa verifica dell'osservanza di tutti i requisiti di qualità; che la mancanza di attrezzature tecniche in taluni Stati membri può provocare ritardi nella presa in consegna, con conseguenze negative per gli operatori; che per evitare tali ripercussioni è opportuno stabilire che il termine per il pagamento dei cereali conferiti all'intervento inizia a decorrere prima della loro presa in consegna e precisamente a partire dal momento del rilascio delle merci nel magazzino indicato dall'organismo d'intervento; che tuttavia tale disposizione deve limitarsi al tempo necessario ai centri di intervento interessati per attrezzarsi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1569/77, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: « 4. Il pagamento si effettua tra il centodecimo e il centoquindicesimo giorno successivo alla presa in consegna. Tuttavia, per quanto riguarda il frumento duro, fino al termine della campagna 1987/1988 il versamento si effettua tra il centodecimo e il centoquindicesimo giorno successivo a quello della consegna del frumento duro al magazzino designato dall'organismo d'intervento ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22. (4) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15. (6) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 51.