31987R3073

Regolamento (CEE) n. 3073/87 della Commissione del 13 ottobre 1987 relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito ed in Spagna di alcuni prodotti tessili (categorie 13 e 10 rispettivamente) originari della Cina

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 15/10/1987 pag. 0010 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3073/87 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1987

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito ed in Spagna di alcuni prodotti tessili (categorie 13 e 10 rispettivamente) originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2072/84 del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/86 (2), in particolare l'arti- colo 12,

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2072/84 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi; che le importazioni nel Regno Unito ed in Spagna di alcuni prodotti (categoria 13 e 10 rispettivamente) elencati in allegato, originari della Cina hanno superato i livelli di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2072/84 è stata notificata alla Cina, in data 25 settembre 1987, una domanda di consultazioni; che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione ha chiesto alla Cina di limitare, per un periodo provvisorio di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica della domanda di consultazioni, le sue esportazioni di prodotti tessili della categoria 13 verso il Regno Unito a 2 630 000 pezzi e della categoria 10 verso la Spagna a 165 000 paia; che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni dei prodotti di dette categorie debbono essere soggette provvisoriamente ad un limite quantitativo indentico a quello richiesto al paese fornitore;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo 12, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2072/84;

considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Cina tra il 25 settembre 1987 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito;

considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nel Regno Unito ed in Spagna di prodotti originari della Cina delle categorie 13 e 10 rispettivamente, riportate in allegato, è soggetto a limiti quantitativi provvisori stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso il Regno Unito e la Spagna prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione durante il periodo considerato.

2. Le importazioni dei prodotti spediti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento dalla Cina verso il Regno Unito e la Spagna sono subordinate al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato V del regolamento (CEE) n. 2072/84.

3. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 25 settembre 1987 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limiti quantitativi stabiliti. Tuttavia detti limiti quantitativi provvisori non impediscono l'importazione dei prodotti ad esso soggetti spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 24 dicembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 198 del 27. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 383 del 31. 12. 1986, pag. 20.

ALLEGATO

GRUPPO II B

1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune // Codice Nimexe (1987) // Designazione delle merci // Paese terzo // Stati membri // Unità // Limite quantitativo dal 25 settembre al 24 dicembre 1987 // // // // // // // // // 13 // 60.04 B IV b) 1 cc) 2 dd) d) 1 cc) 2 cc) // 60.04-48, 56, 75, 85 // Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Mutande, mutandine e slip per uomo e per ragazzo, nonché per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), a maglia non elastica né gommata, di cotone o di fibre tessili sintetiche // Cina // UK // 1 000 pezzi // 2 630 // // // // // // // //

GRUPPO III B

1.2.3.4.5.6.7.8 // 10 // 60.02 A B // 60.02-40 60.02-50, 60, 70, 80 // Guanti a maglia non elastica né gommata: Guanti a maglia non elastica né gommata, impregnati o spalmati di materie plastiche Guanti di lana o di peli fini, di fibre tessili sintetiche, di cotone, o di altre materie tessili // Cina // E // 1 000 paia // 165 // // // // // // // //