31987R2887

Regolamento (CEE) n. 2887/87 della Commissione del 28 settembre 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2386/87 che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all' intervento in taluni Stati membri nel corso della campagna 1987/88

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 29/09/1987 pag. 0020 - 0021


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2887/87 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2386/87 che fissa il tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento in taluni Stati membri nel corso della campagna 1987/88

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2731/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87 (4) ha fissato, tra l'altro, al 14 % il tenore massimo di umidità dei cereali diversi dal frumento duro; che nell'ambito del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2280/87 (6), il tenore massimo di umidità è stato portato al 14,5 %; che quest'ultimo regolamento ha altresì previsto, all'articolo 2, paragrafo 4, che gli Stati membri possono essere autorizzati, su loro richiesta e a determinate condizioni, ad applicare un tenore di umidità più elevato; che l'elenco degli Stati membri che si sono avvalsi di tale possibilità è stato pubblicato nel regolamento (CEE) n. 2386/87 della Commissione (7);

considerando che il Regno Unito e l'Irlanda hanno chiesto di poter applicare un tasso di umidità più elevato in seguito alle condizioni climatiche eccezionali che hanno caratterizzato l'estate del 1987; che è pertanto opportuno modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 2386/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2386/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

(4) GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15.

(6) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 13.

(7) GU n. L 218 del 7. 8. 1987, pag. 14.

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Tenore massimo di umidità dei cereali offerti all'intervento nel corso della campagna 1987/1988

1.2.3 // // // // Stato membro // Tenore massimo // Cereale // // // // Belgio // 15,5 % // Tutti i cereali // Danimarca // 15,5 % // Tutti i cereali // R.f. di Germania // 15,5 % // Tutti i cereali // Francia // 15 % // Tutti i cereali // Irlanda // 15,5 % // Tutti i cereali // Lussemburgo // 15,5 % // Tutti i cereali // Paesi Bassi // 15,5 % // Tutti i cereali // Regno Unito // 15,5 % // Tutti i cereali ». // // //