31987R2879

Regolamento (CEE) n. 2879/87 del Consiglio del 28 settembre 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1826/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario del Canada

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 29/09/1987 pag. 0001 - 0002


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2879/87 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1826/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario del Canada

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

(1) Nel luglio 1983 la Commissione ha aperto una procedura antidumping relativa alle importazioni di acetato di vinile monomero originario del Canada (3). Nel febbrario 1984 (4) è stato istituito un dazio provvisorio. Nel giugno 1984, con il regolamento (CEE) n. 1826/84 (5), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto suddetto. L'importo del dazio istituito era pari alla differenza tra il valore di 647 ECU e il prezzo per 1 000 kg franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

(2) Nel maggio 1981 era stato istiuito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti ed era stato accettato un impegno concernente tali importazioni. I provvedimenti in questione dovevano scadere nel 1986. In novembre e in dicembre 1985, in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2176/84, la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza dell'impegno (6), e del dazio (7) relativi alle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti.

La Commissione ha successivamente ricevuto una richiesta di riesame da parte del Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC), che rappresenta la totalità della produzione comunitaria del prodotto in questione.

Nel luglio 1986 la Commissione, avendo deciso che esistevano sufficienti elementi di prova per giustificare un riesame, ha pubblicato un avviso di riapertura (8) della procedura anditumping relativa alle importazioni di acetato di vinile monomero della sottovoce ex 29.14 A II c) 1 della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 29.14-32, originario degli Stati Uniti d'America ed ha iniziato un'inchiesta.

(3) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping e ai prezzi praticati sul mercato comunitario riguardava il periodo dal 1o gennaio 1986 al 30 giugno 1986.

Essendo stata accertata l'esistenza di pratiche di dumping, tali da provocare pregiudizio all'industria comunitaria, è stato istituito un dazio antidumping sulle importazioni di acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America (9).

(4) Nel giugno 1986 la società Celanese Canada ha chiesto un riesame delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti delle importazioni di acetato di vinile monomero originario del Canada, presentando elementi di prova di una modifica delle circonstanze ai sensi dell'articolo 14, praragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2176/84. La società sosteneva che dopo l'istituzione del dazio i costi di produzione dei prodotti in esame erano nettamente diminuiti. Secondo la Celanese, dato che il dazio sull'acetato di vinile monomero canadese era stato calcolato in base al prezzo minimo di mercato necessario affinché i produttori comunitari potessero compensare tutti i costi e realizzare un adeguato margine di profitto, sarebbe ora opportuno ridurre l'aliquota del dazio in conformità dell'attuale tendenza dei costi.

La Celanese Canada non ha contestato il margine di dumping fissato nella precedente procedura, né ha chiesto un riesame a questo proposito.

(5) La Commissione ha quindi effettuato un riesame limitato dei provvedimenti antidumping in vigore nei confronti dell'esportatore interessato, senza riaprire l'inchiesta, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2176/84. Sono stati utilizzati i dati in materia di pregiudizio ottenuti nell'inchiesta relativa all'acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti; le conclusioni eleaborate in base a tali dati per quanto riguarda il pregiudizio provocato dalle importazioni del prodotto originario degli Stati Uniti si applicano anche alle importazioni dal Canada.

È stato accertato che, dato l'andamento dei costi, un aggiustamento del prezzo minimo è giustificato.

Dopo aver confrontato la media ponderata dei prezzi e dei costi dei produttori comunitari, tenendo conto dei rispettivi margini di profitto, con i costi e gli utili dell'unico importatore, è stato concluso che il dazio antidumping definito deve esser pari alla differenza tra il valore di 525 ECU e il prezzo netto per 1 000 kg di acetato di vinile monomero franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1826/84 il valore « 647 ECU » è sostituito da « 525 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

(3) GU n. C 180 del 7. 7. 1983, pag. 3.

(4) GU n. L 58 del 29. 2. 1984, pag. 17.

(5) GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 70.

(6) GU n. C 300 del 23. 11. 1985, pag. 4.

(7) GU n. C 385 del 31. 12. 1985, pag. 6.

(8) GU n. C 164 del 2. 7. 1986, pag. 2.

(9) GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 32.