Regolamento (CEE) n. 2684/87 della Commissione del 4 settembre 1987 relativo alla sospensione della pesca d' "altre specie" da parte delle navi battenti bandiera del Belgio, della Francia, della Germania e dei Paesi Bassi
Gazzetta ufficiale n. L 254 del 05/09/1987 pag. 0011 - 0011
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2684/87 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1987 relativo alla sospensione della pesca d'« altre specie » da parte delle navi battenti bandiera del Belgio, della Francia, della Germania e dei Paesi Bassi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 4035/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che ripartisce tra gli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2368/87 (3), prevede dei contingenti d'« altre specie » per il 1987; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture d'« altre specie » nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera del Belgio, della Francia, della Germania e dei Paesi Bassi o registrate in tali Stati membri hanno esaurito il contingente assegnato a tali Stati membri per il 1987, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture d'« altre specie » nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio, della Francia, della Germania e dei Paesi Bassi o registrate in tali Stati membri abbiano esaurito il contingente assegnato a tali Stati membri per il 1987. La pesca d'« altre specie » nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio, della Francia, della Germania e dei Paesi Bassi o registrate in tali Stati membri, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco d'« altre specie » da parte di queste navi è proibita, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1987. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 80. (3) GU n. L 216 del 6. 8. 1987, pag. 1.