31987R2684

Regolamento (CEE) n. 2684/87 della Commissione del 4 settembre 1987 relativo alla sospensione della pesca d' "altre specie" da parte delle navi battenti bandiera del Belgio, della Francia, della Germania e dei Paesi Bassi

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 05/09/1987 pag. 0011 - 0011


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2684/87 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1987

relativo alla sospensione della pesca d'« altre specie » da parte delle navi battenti bandiera del Belgio, della Francia, della Germania e dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4035/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che ripartisce tra gli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2368/87 (3), prevede dei contingenti d'« altre specie » per il 1987;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture d'« altre specie » nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera del Belgio, della Francia, della Germania e dei Paesi Bassi o registrate in tali Stati membri hanno esaurito il contingente assegnato a tali Stati membri per il 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture d'« altre specie » nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio, della Francia, della Germania e dei Paesi Bassi o registrate in tali Stati membri abbiano esaurito il contingente assegnato a tali Stati membri per il 1987.

La pesca d'« altre specie » nelle acque della divisione CIEM IV (acque norvegesi) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio, della Francia, della Germania e dei Paesi Bassi o registrate in tali Stati membri, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco d'« altre specie » da parte di queste navi è proibita, dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 80.

(3) GU n. L 216 del 6. 8. 1987, pag. 1.