Regolamento (CEE) n. 2600/87 della Commissione del 28 agosto 1987 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati
Gazzetta ufficiale n. L 245 del 29/08/1987 pag. 0029 - 0030
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2600/87 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 1987 che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87 (2), visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (5), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2135/84 (6), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4, visto il parere del comitato monetario, considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 315/87 della Commissione (7); considerando che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante del tasso centrale; che, per le altre monete, il tasso speciale per il periodo compreso fra il 1o settembre 1987 e il 29 febbraio 1988 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario instantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini dal calcolo degli importi compensativi monetari validi il 1o agosto 1987; considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (8) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (9), in particolare dell'articolo 6, paragrafo 1, ai tassi centrali e ai tassi di mercato va applicato un coefficiente correttore; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è: a) per il franco belga e il franco lussemburghese: 1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0207096 ECU; b) per la corona danese: 1 corona danese = 0,111981 ECU; c) per il marco tedesco: 1 marco tedesco = 0,427144 ECU; d) per il franco francese: 1 franco francese = 0,127359 ECU; e) per la sterlina irlandese: 1 sterlina irlandese = 1,14430 ECU; f) per il fiorino olandese: 1 fiorino olandese = 0,379097 ECU; g) per la sterlina inglese: 1 sterlina inglese = 1,26900 ECU; h) per la lira italiana: 100 lire italiane = 0,0588809 ECU; i) per la dracma greca: 100 dracme greche = 0,568037 ECU, j) per la peseta spagnola: 100 pesete spagnole = 0,616628 ECU. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 315/87 è abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (4) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20. (6) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 21. (7) GU n. L 30 del 31. 1. 1987, pag. 67. (8) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (9) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.