31987R2529

Regolamento (CEE) n. 2529/87 della Commissione del 21 agosto 1987 recante modalità particolari d' applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali per la campagna 1987/1988

Gazzetta ufficiale n. L 240 del 22/08/1987 pag. 0013 - 0015


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2529/87 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1987

recante modalità particolari d'applicazione del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali per la campagna 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che taluni Stati membri hanno incontrato difficoltà nel riscuotere il prelievo di corresponsabilità allo stadio della prima trasformazione, dell'intervento o dell'esportazione; che per ovviare a tale situazione è stato modificato l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 per permettere, nel corso della campagna 1987/1988, la possibilità di riscuotere il prelievo anche quando i cereali vengono immessi sul mercato dai produttori stessi; che taluni Stati membri hanno fatto ricorso a tale facoltà; che occorre stabilire le modalità pratiche;

considerando d'altronde che è opportuno prendere disposizioni transitorie relativamente alle scorte detenute dalle imprese di raccolta, dai commercianti e dai trasformatori di cereali in tali Stati membri al momento della modifica dello stadio al quale viene riscosso il prelievo di corresponsabilità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1987/1988, la Francia e l'Italia sono autorizzate ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75 alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Negli Stati membri di cui all'articolo 1, i produttori sono assoggettati all'obbligo del prelievo di corresponsabilità di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 per i quantitativi di cereali previsti dall'articolo 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento immessi sul mercato.

2. Ai fini del presente regolamento per « immissione sul mercato » si intendono le vendite effettuate dai produttori alle imprese per l'ammasso, di commercializzazione e di trasformazione ad altri produttori e all'organismo di intervento.

Sono assimilate ad un'immissione sul mercato:

- la trasformazione di cereali che un produttore consegna o mette a disposizione di un'impresa allo scopo di utilizzarli successivamente nella propria azienda;

- la spedizione di cereali in un altro Stato membro effettuata dal produttore;

- l'esportatore di cereali in un paese terzo effettuata dal produttore.

Articolo 3

1. I cereali introdotti in uno degli Stati membri di cui all'articolo 1 provenienti dagli altri Stati membri, salvo il Portogallo per la durata della prima tappa, si considerano come immessi sul mercato all'atto della loro immissione in consumo.

2. All'atto della spedizione da uno degli Stati membri di cui all'articolo 1 verso un altro Stato membro e all'atto della successiva rispedizione, il documento che giustifica il carattere comunitario dei cereali reca una delle seguenti diciture, autenticata dal timbro dell'ufficio doganale che ha rilasciato il documento:

- Cereales sujetos a la tasa de corresponsabilidad con arreglo al Reglamento (CEE) no 2529/87

- Korn, der falder ind under medansvarsafgiften ved forordning (EOEF) nr. 2529/87

- Gemaess Verordnung (EWG) Nr. 2529/87 der Mitverantwortungsabgabe unterworfenes Getreide

- Sitirá poy ypókeintai stin eisforá tis synypefthynótitas sýmfona me ton kanonismó (EOK) arith. 2529/87

- Cereals subject to the co-responsibility levy and covered by Regulation (EEC) No 2529/87

- Céréales assujetties au prélèvement de coresponsabilité conformément au règlement (CEE) no 2529/87

- Cereali assoggettati all'obbligo del prelievo di corresponsabilità conformemente al regolamento (CEE) n. 2529/87

- Granen, onderworpen aan de medeverantwoordelijkheidsheffing volgens Verordening (EEG) nr. 2529/87

- Cereais sujeitos à taxa de co-responsabilidade, em conformidade com o Regulamento (CEE) nº 2529/87.

Articolo 4

1. Il prelievo è riscosso dall'acquirente, dall'impresa di trasformazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 ovvero, nel caso previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, dai destinatari. Tuttavia, nel caso previsto dall'articolo 2, secondo comma, secondo e terzo trattino, il prelievo è versato dal produttore.

Il prelievo è versato alle autorità a tal fine designate da ciascuno Stato membro per le « immissioni sul mercato » effettuate nel corso di un mese. Il versamento va effettuato entro e non oltre il termine del quarto mese successivo a tale periodo, ma in ogni caso non oltre il 31 luglio 1988. All'atto di ogni versamento occorre trasmettere all'autorità competente una dichiarazione scritta conforme al modello riportato in allegato.

2. Qualora un produttore venda i cereali all'intervento, il prelievo di corresponsabilità è riscosso dall'organismo d'intervento che lo deduce dal prezzo di acquisto.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 di ogni mese gli importi riscossi nel corso del mese precedente, indicando i corrispondenti quantitativi di cereali subordinati al prelievo di corresponsabilità nonché i quantitativi di cereali esonerati dal prelievo di corresponsabilità a norma del regolamento (CEE) n. 2096/86 della Commissione (1).

Articolo 5

Il prelievo di corresponsabilità può essere riscosso una volta sola per uno stesso quantitativo di cereali.

Articolo 6

Gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 2 tengono a disposizione della competente autorità nazionale una contabilità nella quale figurano, tra l'altro, i seguenti dati:

a) nome e indirizzo dei produttori o operatori che hanno fornito loro cereali in chicchi;

b) i quantitativi oggetto delle consegne di cui sopra e relativa data;

c) importo del prelievo di corresponsabilità dedotto;

d) i quantitativi di cereali immessi sul mercato in esenzione dal prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 1 organizzano un censimento delle scorte di cereali detenute dagli operatori diversi dai produttori e di loro proprietà alla data alla quale il presente regolamento acquista efficacia.

2. Le scorte di cui al paragrafo 1 si considerano come immesse sul mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente regolamento. I loro detentori sono tenuti a versare il prelievo di corresponsabilità alle condizioni previste dall'articolo 4.

Articolo 8

1. Gli Stati membri interessati prendono le misure complementari necessarie per garantire la riscossione del prelievo di corresponsabilità a norma del presente regolamento, in particolare le idonee misure di controllo.

Essi possono altresì richiedere agli operatori informazioni complementari a quelle indicate in allegato.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1o ottobre 1987 le misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

(1) GU n. L 180 del 4. 7. 1986, pag. 19.

ALLEGATO

Nome:

Indirizzo:

certifica di aver acquistato i quantitativi di cereali seguenti nel corso del mese di:

1.2.3 // // // // Quantitativo acquistato // Regime // Prelievo riscosso // // // // // Soggetto al prelievo di corresponsabilità: // // // Esonerato dal prelievo di corresponsabilità a norma del regolamento (CEE) n. 2096/86 della Commissione (1) (attestato allegato): // 0 // // //

(1) GU n. L 180 del 4. 7. 1986, pag. 19.