Regolamento (CEE) n. 2436/87 della Commissione dell' 11 agosto 1987 relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Polonia
Gazzetta ufficiale n. L 225 del 13/08/1987 pag. 0011 - 0012
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2436/87 DELLA COMMISSIONE dell'11 agosto 1987 relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Polonia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4136/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (1), in particolare l'articolo 11, considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili (categoria 28) elencati in allegato, originari della Polonia, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo; considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4136/86, è stata notificata alla Polonia, il 18 giugno 1987, una domanda di consultazioni; considerando che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni in Francia sono state sottoposte a un limite quantitativo provvisorio dal 18 giugno al 17 settembre 1987, con il regolamento (CEE) n. 2285/87 della Commissione (2); considerando che in seguito alle consultazioni, tenutesi il 27 luglio 1987, è opportuno subordinare le importazioni in Francia dei prodotti della categoria 28 a limiti quantitativi per gli anni 1987-1991; considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86; considerando che i prodotti in questione, esportati dalla Polonia verso la Francia tra il 1o gennaio 1987 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, devono essere dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1987; considerando che detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetti e spediti dalla Polonia verso la Francia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2285/87; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'importazione in Francia di prodotti originari della Polonia, della categoria riportata in allegato, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2. Articolo 2 1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Polonia verso la Francia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2285/87 e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data. 2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2285/87 dalla Polonia verso la Francia continuano ad essere soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 4136/86. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, tutti i quantitativi di prodotti spediti dalla Polonia verso la Francia a decorrere dal 1o gennaio 1987 e immessi in libera pratica sono detratti dal limite quantitativo stabilito per il 1987. Tuttavia, detto limite quantitativo non impedisce l'importazione dei prodotti ad esso soggetta spediti dalla Polonia verso la Francia prima della data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2285/87, come anche dei prodotti coperti dalle licenze di esportazione rilasciate come è stato previsto nel regolamento (CEE) n. 2285/87. Aricolo 3 Il regolamento (CEE) n. 2285/87 è abrogato. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica fino al 31 dicembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 1987. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. (2) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 22. ALLEGATO 1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Cate- goria // Numero della tariffa doganale comune (1987) // Codice Nimexe (1987) // Designazione delle merci // Paesi terzi // Stati membri // Unità // Limiti quantitativi // // // // // // // // // // // // // // // // // 28 // 60.05 A II b) 4 ee) // 60.05-60, 63, 65 // Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short, (diversi da quelli da bagno), a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali // Polonia // F // 1 000 pezzi // 1987: 650 (1) 1988: 683 (1) 1989: 717 (1) 1990: 752 (1) 1991: 790 (1) // // // // // // // // (1) Nelle licenze d'esportazione per gli « shorts » deve figurare la dicitura « 28S ». All'interno di questi limiti è stato fissato per i pantaloni lunghi il sottomassimale seguente (1 000 pezzi): 1987: 50; 1988: 53; 1989: 55; 1990: 58; 1991: 61.