31987R2390

Regolamento (CEE) n. 2390/87 della Commissione del 3 agosto 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

Gazzetta ufficiale n. L 218 del 07/08/1987 pag. 0022 - 0023


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2390/87 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 3153/85 che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 (2), in particolare l'arti- colo 12,

considerando che le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1955/87 (4); che l'esperienza acquisita in materia e l'estensione dell'applicazione di importi compensativi monetari ad altri prodotti rendono necessario modificare il citato regolamento;

considerando che, a norma dell'articolo 11 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (6), è erogato un aiuto al consumo per l'olio d'oliva prodotto e immesso sul mercato nella Comunità in imballaggi immediati di contenuto pari a 5 litri almeno; che per l'olio d'oliva presentato in tali imballaggi occorre basare il calcolo degli importi compensativi monetari sul prezzo di intervento ridotto dell'importo dell'aiuto al consumo; che occorre prendere in considerazione questo prezzo anche in caso di importi compensativi monetari applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi, tenendo conto del regime dei prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che il sistema di calcolo degli importi compensativi monetari previsto dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3153/85 non ha funzionato, nel complesso, in maniera soddisfacente; che è opportuno sostituirlo con un sistema più semplice, nell'ambito del quale si eviti l'applicazione di importi compensativi monetari di valore inferiore a 3 ECU per le merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio (7);

considerando che, per taluni prodotti di cui alle sottovoci 20.05 B e C della tariffa doganale comune, contemplati dal regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1838/86 (9). caratterizzati da un elevato tenore di zucchero e da un alto grado di trasformazione, si rivela indicato lo stesso regime;

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3153/85 prevede norme di adeguamento degli importi compensativi monetari in seguito a fluttuazioni monetarie per il caso in cui in uno stesso Stato membro cui siano applicabili tassi di conversione agricoli differenziati; che tali norme non coprono tutti i casi di eventuali oscillazioni monetarie, né garantiscono la necessaria trasparenza di tale regime; che potrebbe rivelarsi consono con entrambi i criteri un regime semplificato;

considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85, nel settore delle carni suine il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro deve essere adeguato in modo da evitare la creazione di nuovi importi compensativi; che, tuttavia, tale adeguamento non può dare esito ad una differenza, nello Stato membro interessato, tra il divario applicabile nel settore dei cereali dall'altro, superiore ad 8 punti; che ai fini di una maggiore precisione e semplificazione è opportuno che, in questo settore, tale norma si applichi tenendo conto del principio secondo cui il divario monetario che serve da base di calcolo degli importi compensativi non deve essere aumentato, eccettuati i casi in cui questo è necessario per evitare una differenza superiore a 8 punti rispetto al divario monetario applicabile al settore dei cereali;

considerando che i comitati di gestione interessati non hanno formulato alcun parere entro il termine stabilito dal loro presidente,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3153/85 è modificato come segue:

1) All'articolo 4, paragrafo 3 è inserito la lettera seguente:

« g) per quanto concerne l'olio d'oliva con un condizionamento rispondente ai requisiti previsti per la concessione dell'aiuto al consumo e l'olio importato dai paesi terzi, l'importo compensativo monetario è calcolato in base al prezzo di intervento ridotto dell'importo dell'aiuto al consumo in vigore nello Stato membro in cui si applica l'importo compensativo monetario ».

2) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

« Gli importi compensativi monetari fissati in conformità dell'articolo 4 non si applicano:

- ai prodotti di cui alle sottovoci 20.05 B e C della tariffa dognale comune contemplati dal regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio (1), con un tenore di zuccheri superiore al 50 % in peso,

- alle merci contemplate dal regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio (2),

quando l'importo compensativo monetario non raggiunge iul controvalore di 3 ECU per 100 chilogrammi di merce.

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. »

3) Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo:

« Articolo 7 bis

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 bis, punto 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85 ogniqualvolta il divario monetario applicato in uno Stato membro nel settore delle carni suine dovrebbe essere aumentato rispetto al divario monetario precedente.

2. In questo caso il tasso di conversione agricolo dello Stato membro interessato è modificato in modo da mantenere invariato il divario monetario, entro i limiti previsti dall'articolo 6 bis, punto 2, seconda frase del regolamento (CEE) n. 1677/85. »

4) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Qualora in uno Stato membro vi fossero divari monetari effettivi differenziati a seconda dei prodotti, occorre modificare tutti gli importi compensativi monetari in caso di modifica del divario monetario applicato per uno dei prodotti in questione in seguito ad un adattamento del tassi di conversione presi in considerazione ai fini del calcolo dei divari monetari.

L'adattamento del tasso di conversione agricolo per il settore delle carni suine a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 è considerato come una modifica ai sensi del comma che precede.

2. Se i divari monetari sono modificati in seguito ad un riallineamento monetario nel quadro dello SME, gli importi compensativi monetari sono ricalcolati per tutti gli Stati membri e fissati in base ai dati più recenti ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 7 settembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 310 del 21. 7. 1987, pag. 22.

(4) GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(6) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

(7) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

(8) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(9) GU n. L 159 del 24. 6. 1987, pag. 1.

(9) GU n. L 159 del 24. 6. 1986, pag. 1.