Regolamento (CEE) n. 2389/87 della Commissione del 6 agosto 1987 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera dell' Irlanda
Gazzetta ufficiale n. L 218 del 07/08/1987 pag. 0021 - 0021
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2389/87 DELLA COMMISSIONE del 6 agosto 1987 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo carbonaro da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che il regolamento (CEE) n. 4034/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture ammissibile per il 1987 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1880/87 (3), prevede dei contingenti di merluzzo carbonaro per il 1987; considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato; considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato per il 1987, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda hanno esaurito il contingente assegnato all'Irlanda per il 1987. La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera dell'Irlanda o registrate nell'Irlanda, nonchè la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1987. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 39. (3) GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 4.