31987R2289

Regolamento (CEE) n. 2289/87 della Commissione del 30 luglio 1987 che dispone misure transitorie relative ai titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata ai titoli MCS e ai titoli di importazione MCS a seguito dell' entrata in vigore della nomenclatura combinata

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 31/07/1987 pag. 0035 - 0036


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2289/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1987

che dispone misure transitorie relative ai titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata ai titoli MCS e ai titoli di importazione MCS a seguito dell'entrata in vigore della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5 e l'artccolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2297/86 (4), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo (5), in particolare l'articolo 13,

considerando che la Comunità è firmataria della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata « sistema armonizzato », che sostituirà la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nella tariffa doganale;

considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1988 sarà costituita, in base alla nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio intracomunitario;

considerando che a decorrere dal 1o gennaio 1988 la nomenclatura utilizzata nei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata, nei titoli MCS e nei titoli di importazione MCS sarà la nomenclatura combinata, salvo disposizioni specifiche;

considerando che ai fini di una transizione armoniosa occorre prevedere che su tali documenti figuri al più presto la dicitura corrispondente alla nomenclatura combinata qualora l'ultimo giorno di validità sia posteriore al 31 dicembre 1987;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata la cui scadenza sia posteriore al 31 dicembre 1987 recano:

- nella casella 20 a), per quanto riguarda i titoli di importazione o di fissazione anticipata,

- nella casella 18 a), per quanto riguarda i titoli di esportazione o di fissazione anticipata,

l'indicazione del codice o dei codici della nomenclatura combinata, eventualmente preceduti da un « ex », corrispondenti alla sottovoce della tariffa doganale comune per la quale sono stati richiesti.

Tale indicazione lascia impregiudicata qualsiasi ulteriore modifica della nomenclatura provvisora.

L'indicazione della nomenclatura combinata è preceduta da una delle seguenti diciture:

- Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 2289/87

- Forbeholdt artikel 1, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EOEF) nr. 2289/87

- Vorbehaltlich Artikel 1 Absatz 1 zweiter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 2289/87

- Epifýlaxi toy árthroy 1 parágrafos 1 déftero edáfio toy kanonismoý (EOK) arith. 2289/87

- Subject to the second subparagraph of Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 2289/87

- Selon l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2289/87

- Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (PSEE) n. 2289/87

- Onder ooorveiothd oan artikel 1, lid 1, tseede alinea, oan Oerordening (EEG) nr. 2289/87

- Em psonformidade psom o segthndo pargrafo do nº 1 do artigo 1 do Regthlamento (PSEE) no 2289/87.

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica anche qualora una normativa particolare preveda che i titoli relativi a determinati prodotti siano richiesti per varie sottovoci della tariffa doganale comune oppure per una parte di sottovoce della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano, per quanto di ragione, ai titoli MCS e ai titoli di importazione MCS.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai titoli di importazione, di esportazione o di fissazione anticipata, ai titoli MCS e ai titoli di importazione MCS da rilasciarsi al più tardi a decorrere dal 1o ottobre 1987.

Sino al 31 dicembre 1987 le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano ai titoli che non siano stati rilasciati a norma del disposto degli articoli 1 e 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GTH n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GTH n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

(3) GTH n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

(4) GTH n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.

(5) GTH n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.