31987R2275

Regolamento (CEE) n. 2275/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 che modifica, per quanto riguarda i ritiri preventivi di mele e di pere, il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 209 del 31/07/1987 pag. 0004 - 0004


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2275/87 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1987

che modifica, per quanto riguarda i ritiri preventivi di mele e di pere, il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 15 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (5), prevede a titolo temporaneo che ritiri preventivi possano essere autorizzati per le mele e le pere quando la situazione del mercato, in particolare il volume della produzione e il livello dei prezzi, faccia apparire il rischio di un crollo dei corsi sul mercato; che questo meccanismo è stato instaurato per un periodo transitorio che scade il 30 giugno 1987;

considerando che l'esperienza acquisita nel corso di otto campagne di commercializzazione ha mostrato che il regime dei ritiri preventivi ha potuto svolgere pienamente il suo ruolo nella stabilizzazione dei corsi, evitando che eccedenze gravino pesantemente sul mercato nel corso della campagna e lo deteriorino; che questo regime non ha però costituito un incentivo alla sovrapproduzione strutturale delle mele; che conviene quindi prorogare per un periodo di tre anni il regime instaurato con il regolamento (CEE) n. 325/79 (6) e prorogato con il regolamento (CEE) n. 1738/82 (7); che la possibilità di ricorrere a questo regime deve essere prorogata anche per quanto riguarda le pere, benché non sia stato necessario applicarlo in passato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 15 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 la data del 30 giugno 1987 è sostituita da quella del 30 giugno 1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN

(1) GU n. C 175 del 3. 7. 1987, pag. 4.

(2) Parere reso il 10. 7. 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) Parere reso 1'1. 7. 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(5) GU n. L 119 del 6. 5. 1986, pag. 46.

(6) GU n. L 45 del 22. 2. 1979, pag. 1.

(7) GU n. L 190 dell'1. 7. 1982, pag. 7.