31987R2161

Regolamento (CEE) n. 2161/87 della Commissione del 22 luglio 1987 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva sultanina e di uva secca di Corinto non trasformate e l' importo dell' aiuto alla produzione per l' uva sultanina e l' uva secca di Corinto

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 23/07/1987 pag. 0036 - 0037


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2161/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1987

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva sultanina e di uva secca di Corinto non trasformate e l'importo dell'aiuto alla produzione per l'uva sultanina e l'uva secca di Corinto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/87 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati (3), contiene disposizioni per quanto concerne i metodi di determinazione dell'aiuto alla produzione;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base in primo luogo, del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, in secondo luogo, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, e in terzo luogo della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, modificato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori, del prezzo praticato nei paesi terzi e, se necessario dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria; che, a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, alle uve secche è applicato un prezzo minimo all'importazione; che il prezzo praticato dai paesi terzi deve essere sostituito da detto prezzo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare ai produttori di uva sultanina e di uva secca di Corinto non trasformate è maggiorato ogni mese, per un determinato periodo della campagna di commercializzazione, di un importo corrispondente ai costi di magazzinaggio; che, in sede di fissazione di tale importo, occorre tener conto delle spese tecniche di magazzinaggio e delle spese per interessi;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo (4), nel caso in cui per la materia prima non sia stato fissato un prezzo minimo anteriormente al primo ravvicinamento dei prezzi, il prodotto finito ottenuto da tale materia prima non beneficia dell'aiuto alla produzione; che, conseguentemente, nessun aiuto alla produzione viene pagato durante il periodo di transizione per l'uva sultanina e l'uva secca di Corinto trasformate, ottenute da uve secche non trasformate prodotte in Spagna e in Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988:

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori di uva sultanina non trasformata di categoria 4 e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile all'uva sultanina trasformata di categoria 4

sono quelli che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, l'importo da aggiungere al prezzo minimo delle uve secche non trasformate il primo giorno di ogni mese dal 1o novembre al 1o agosto è fissato a 1,566 ECU per 100 kg netti di uva sultanina di categoria 4.

Per le altre categorie di uva sultanina e per l'uva secca di Corinto, l'importo è moltiplicato per il coefficiente applicabile al prezzo minimo che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione (5).

Articolo 3

L'aiuto alla produzione non è pagato per l'uva sultanina e l'uva secca di Corinto trasformate, ottenute da uva sultanina e da uva secca d Corinto prodotte in Spagna o in Portogallo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 32.

(3) GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.

(4) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

(5) GU n. L 219 del 16. 8. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

Prezzo minimo da pagare ai produttori

1.2 // // // Prodotto // ECU / 100 kg franco produttore // // // Uva sultanina non trasformata della categoria 4 // 133,17 // //

Aiuto alla produzione

1.2 // // // Prodotto // ECU / 100 kg netti // // // Uva sultanina di categoria 4 // 52,224 // //