31987R2151

Regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2151/87 del Consiglio del 20 luglio 1987 che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 202 del 23/07/1987 pag. 0005 - 0006


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REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 2151/87 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1987

che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, fissati dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1) e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 793/87 (2), in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3619/86 del Consiglio, del 26 novembre 1986, che modifica i coefficienti correttori applicabili in Danimarca, in Germania, in Grecia, in Francia, in Irlanda, in Italia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee (3),

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità (4),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dato il sensibile aumento del costo della vita registratosi nel corso del secondo semestre 1986 in molti paesi sedi di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee, occorre adeguare i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3856/86 (5) alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti, con effetto al 1o gennaio 1987, nonché al 1o novembre 1986 e al 16 novembre 1986, per alcuni paesi sede di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Con effetto al 1o novembre 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e altri agenti in servizio nei paesi qui appresso indicati sono fissati come segue:

Brasile 78,8

Siria 257,8

Turchia 76,5

Iugoslavia 114,1

2. Con effetto al 16 novembre 1986, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi quu appresso elencati sono fissati come segue:

Grecia 82,6

Cile 92,4

Venezuela 67,4

Israele 163,8

Egitto 327,8

3. Con effetto al 1o gennaio 1987, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue:

Italia (Varese) 95,2

Spagna 101,0

Portogallo 81,4

Australia 107,5

India 117,9

Algeria 179,6

Tunisia 100,8

Giordania 181,5

4. I coefficienti correttori applicabili alla pensione sono fissati in conformità dell'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

U. ELLEMANN-JENSEN

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 1.

(4) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.

(5) GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 5.