Regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio del 13 luglio 1987 riguardante l' obbligazione doganale
Gazzetta ufficiale n. L 201 del 22/07/1987 pag. 0015 - 0020
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2144/87 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1987 riguardante l'obbligazione doganale IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che la direttiva 79/623/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1979, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'obbligazione doganale (4), ha definito le diverse situazioni che danno origine all'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione; che essa ha anche stabilito il momento da prendere in considerazione per determinare l'importo dell'obbligazione doganale e la sua esigibilità ed ha disciplinato i casi in cui l'obbligazione doganale si estingue; considerando che le norme riguardanti la nascita dell'obbligazione doganale, la determinazione del suo importo e della sua esigibilità nonché la sua estinzione sono così importanti per il buon funzionamento dell'unione doganale che occorre garantirne la corretta e uniforme applicazione nella Comunità; che occorre a tal uopo sostituire le disposizioni dell'attuale direttiva 79/623/CEE mediante un regolamento; che i privati cittadini ne trarranno una più ampia sicurezza giuridica; considerando che nel presente regolamento è opportuno far figurare tutti i principi indicati nella direttiva 79/623/CEE, completandoli tuttavia alla luce dell'esperienza acquisita dopo l'adozione della stessa; che occorre, in particolare, prevedere che l'integrazione di fatto all'economia comunitaria di merci oggetto di misure, di qualunque specie, che ne vietano o limitano l'importazione, eccettuati gli stupefacenti, fa nascere un'obbligazione doganale; che in effetti l'incidenza economica e finanziaria di questa integrazione di fatto sull'economia comunitaria è del tutto identica a quella che risulterebbe da una importazione effettuata regolarmente, in seguito ad un'autorizzazione accordata dalle autorità competenti che consente di derogare alla misura di divieto o di restrizione all'importazione considerata; che, d'altronde, la tariffa doganale comune non fa alcuna distinzione, ai fini dell'applicazione delle aliquote di dazio previste, fra le merci integrate all'economia comunitaria in condizioni regolari e quelle integrate in condizioni irregolari; considerando che occorre, del pari, prevedere che un'obbligazione doganale all'esportazione sorge anche se riguarda una merce oggetto di una misura di qualunque specie, che ne vieta l'esportazione, non appena essa lasci effettivamente il territorio doganale della Comunità in seguito ad una irregolarità qualsiasi; considerando che è giustificato stabilire che l'obbligazione doganale all'importazione si estingue nei confronti di una merce se questa forma oggetto di sequestro e successivamente di confisca da parte delle autorità doganali: considerando che occorre tener conto, per determinare le situazioni che danno origine ad un'obbligazione doganale, del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea (5), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, che prevede, in taluni casi, l'utilizzazione di questo regime doganale soltanto in esonero parziale dai dazi all'importazione; considerando che occorre completare le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 79/623/CEE relativa agli scambi fra gli Stati membri prevedendo norme specifiche per il prelievo compensatore percepito, in talune circostanze, nel caso di spedizioni da uno Stato membro in un altro Stato membro di merci ottenute sotto il regime del perfezionamento attivo; che è ugualmente opportuno tener conto delle disposizioni applicabili negli scambi tra la Comunità e i paesi terzi che costituiscono l'associazione europea di libero scambio; che gli accordi conclusi con questi paesi terzi prevedono infatti l'applicazione di un trattamento tariffario preferenziale alle merci originarie degli Stati membri; che ove si tratti di prodotti compensatori ottenuti nella Comunità in regime di perfezionamento attivo, questo trattamento tariffario preferenziale è subordinato al pagamento dei dazi all'importazione relativi alle merci terze contenute nei prodotti compensatori; considerando che, d'altronde, si è ravvisata l'opportunità d'includere le norme relative all'esigibilità dell'importo dell'obbligazione doganale, figuranti attualmente all'articolo 8 della direttiva 79/623/CEE, fra le disposizioni relative alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento delle obbligazioni doganali; considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che consenta di adottare, entro adeguati termini, le relative modalità di applicazione; che occorre ricorrere al comitato per la regolamentazione doganale generale, istituito dall'articolo 24 della direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure d'immissione in libera pratica delle merci (1), modificata da ultimo dalla direttiva 81/853/CEE (2), per organizzare in questo settore una stretta ed efficace collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione; considerando che il presente regolamento riguarda l'obbligazione doganale derivante tanto dall'applicazione della politica agricola comune quanto dall'applicazione delle disposizioni del trattato relative all'unione doganale; che questa azione è necessaria al funzionamento del mercato comune per realizzare uno degli obiettivi della Comunità; che per quanto riguarda l'unione doganale il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti; che di conseguenza è necessario fondare le disposizioni del presente regolamento anche sull'articolo 235 del trattato, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il presente regolamento fissa le norme relative: a) alla nascita dell'obbligazione doganale; b) al momento da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dell'obbligazione doganale; c) all'estinzione dell'obbligazione doganale. 2. Ai sensi del presente regolamento si intende per: a) Obbligazione doganale: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) applicabili, in virtù delle disposizioni in vigore, alle merci soggette a tali dazi; b) persona: - una persona fisica; - una persona giuridica; - oppure, qualora la regolamentazione in vigore ne preveda la possibilità, un'associazione di persone riconosciuta come avente capacità giuridica senza avere lo status di persona giuridica; c) merci comunitarie: le merci: - interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi o da territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità; - provenienti da un paese o territorio non facente parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica in uno Stato membro; - ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino; d) dazi all'importazione: tanto i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli; e) dazi all'esportazione: i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli; TITOLO I NASCITA DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE A. Obbligazione doganale all'importazione Articolo 2 1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge per: a) l'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione o il vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione; b) l'introduzione irregolare nel territorio doganale delle Comunità di una merce soggetta a dazi all'importazione. Quando una merce soggetta a dazi all'importazione, che si trova in una zona franca situata nel territorio doganale della Comunità, forma oggetto di introduzione irregolare in un'altra parte di tale territorio, tale introduzione è considerata una introduzione irregolare nel territorio doganale della Comunità. Ai sensi della presente lettera, si intende per introduzione irregolare qualsiasi introduzione in violazione delle disposizioni prese in applicazione dell'articolo 2 della direttiva 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità e la custodia temporanea di tali merci (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; c) la sottrazione di una merce soggetta a dazi all'importazione al controllo doganale che deriva dalla sua immissione in custodia temporanea o dal suo assoggettamento ad un regime doganale che preveda un controllo doganale; d) l'inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all'importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall'utilizzazione del regime doganale cui essa è sottoposta o l'inosservanza di una delle condizioni per l'assegnazione di una merce a tale regime, sempre che non si accerti che tale inosservanza non ha avuto conseguenze effettive sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato; e) l'inadempienza di uno degli obblighi derivanti per una merce dalla sua immissione in libera pratica a beneficio di un esonero totale o parziale dai dazi all'importazione a motivo della sua destinazione a fini particolari o la non osservanza di una delle condizioni stabilite per la concessione di tale esonero, sempre che non si accerti che tale inosservanza non ha avuto conseguenze effettive sull'impiego di tale merce per la destinazione prevista; f) il mantenimento, a titolo definitivo, nel territorio doganale della Comunità di rottami e residui soggetti a dazi all'importazione e risultanti dalla distruzione di una merce, effettuata con la preventiva autorizzazione delle autorità competenti, quando tale distruzione ha effetto: - in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di non far sorgere per la merce in oggetto l'obbligazione doganale che sarebbe nata in applicazione della lettera e) del presente paragrafo; - oppure di permettere il rimborso o lo sgravio, in base al regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3069/86 (2), dei dazi all'importazione riguardanti la merce nei confronti della quale era sorta la corrispondente obbligazione doganale. 2. L'obbligazione doganale all'importazione sorge anche se riguarda una merce oggetto di misure, di qualunque specie, che ne vietano o limitano l'importazione. Tuttavia, l'introduzione irregolare nel territorio doganale della Comunità di stupefacenti non compresi nel circuito economico strettamente controllato dalle autorità competenti per essere destinati ad uso medico e scientifico non comporta la nascita di un'obbligazione doganale. Ai fini della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera però sorta allorché la legislazione penale di uno Stato membro prevede che i dazi doganali servono di base per la determinazione delle sanzioni o che l'esistenza di un'obbligazione doganale serva di base per le azioni penali. Articolo 3 Il momento in cui si considera sorta l'obbligazione doganale all'importazione corrisponde: a) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), al momento dell'accettazione da parte delle autorità competenti della dichairazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea della merce ovvero al momento in cui viene compiuto qualsiasi altro atto avente, secondo le disposizioni in vigore, gli stessi effetti giuridici della predetta accettazione; b) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), al momento dell'introduzione irregolare della merce nel territorio doganale della Comunità; c) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), al momento in cui la merce è sottratta al controllo doganale; d) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), al momento in cui cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza dà origine all'obbligazione doganale oppure al momento in cui la merce è stata assegnata al regime doganale considerato se risulta a posteriori che non era realmente soddisfatta una delle condizioni fissate per la concessione di tale regime; e) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), al momento in cui cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza dà origine all'obbligazione doganale, oppure al momento in cui la merce è stata immessa in libera pratica se risulta a posteriori che non era realmente soddisfatta una delle condizioni stabilite per l'immissione in libera pratica di detta merce; f) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), al momento in cui avviene la distruzione della merce da cui derivano i rottami e i residui. Articolo 4 1. Non sorge alcuna obbligazione doganale all'importazione nei riguardi di una determinata merce: a) in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), quando l'interessato dimostri che l'inadempienza agli obblighi risultanti: - dalle disposizioni prese per l'applicazione dell'articolo 2 della direttiva 68/312/CEE oppure - dalla permanenza della merce in custodia temporanea oppure - dall'utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata assoggettata, è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per caso fortuito o per causa di forza maggiore ovvero per autorizzazione delle autorità competenti. Ai sensi della presente lettera, una merce è irrimediabilmente perduta quando è resa inutilizzabile per chiunque; b) in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), qualora tale merce, previamente immessa in libera pratica in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione, in quanto destinata a fini particolari, venga, con l'autorizzazione delle autorità competenti, riesportata fuori della Comunità o distrutta; c) in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo trattino, qualora l'importo dei dazi all'importazione relativi ai rottami e residui, risultanti dalla distruzione di una merce immessa in libera pratica in esenzione parziale dai dazi all'importazione a motivo della sua destinazione a fini particolari, sia inferiore o uguale all'importo dei dazi all'importazione risultanti dall'immissione in libera pratica della merce distrutta. 2. Qualora l'importo dei dazi all'importazione sui rottami e residui, risultanti dalla distruzione di una merce immessa in libera pratica in esonero parziale dai dazi all'importazione a motivo della sua destinazione a fini particolari, sia superiore all'importo dei dazi all'importazione risultanti dall'imissione in libera pratica della merce distrutta, l'importo dell'obbligazione doganale all'importazione sorta a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo trattino è uguale alla differenza tra l'importo dei dazi all'importazione sui rottami e residui e quello dei dazi all'importazione risultanti dall'immissione in libera pratica della merce distrutta. B. Obbligazione doganale all'esportazione Articolo 5 1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge per: a) l'uscita dal territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all'esportazione; non si considerano esportate fuori dal predetto territorio le merci a destinazione dell'isola di Helgoland; b) il mancato rispetto delle condizioni che hanno consentito l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione. 2. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, relative alla obbligazione doganale all'importazione si applicano, mutatis mutandis, alle merci oggetto di una misura, di qualunque specie, che ne vieta o limita l'esportazione. Articolo 6 Il momento in cui si considera sorta l'obbligazione doganale all'esportazione corrisponde: a) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a): - se la merce considerata forma oggetto di una dichiarazione d'esportazione, al momento dell'accettazione da parte delle autorità competenti di detta dichiarazione o di qualsiasi altro atto avente i medesimi effetti giuridici dell'accettazione conformemente alle disposizioni in vigore; - se la merce considerata non ha formato oggetto della dichiarazione doganale di cui al precedente trattino, al momento della sua effettiva uscita dal territorio doganale della Comunità; b) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), al momento in cui la merce ha raggiunto una destinazione diversa da quella che ne aveva permesso l'uscita dal territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione o, nel caso in cui tale momento non possa essere determinato dalle autorità competenti, al momento in cui scade il termine previsto per comprovare che le condizioni stabilite per dare diritto all'esonero sono state rispettate. TITOLO II MOMENTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER DETERMINARE L'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE Articolo 7 Fatte salve le disposizioni particolari adottate nell'ambito delle regolamentazioni doganali o agricole specifiche: a) l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione applicabili ad una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri a detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale; trattandosi di una merce soggetta al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dei dazi all'importazione, l'importo è determinato in funzione del numero di mesi o frazioni di mesi durante i quali la merce in questione è stata soggetta a tale regime; b) qualora non sia possibile determinare con esattezza il momento in cui sorge l'obbligazione doganale, il momento da prendere in considerazione per determinare gli elementi di tassazione propri a detta merce è quello in cui le autorità competenti constatano che per tale merce si è verificato uno dei casi che hanno dato origine ad un'obbligazione doganale. Tuttavia, qualora le autorità competenti possano stabilire, in base agli elementi d'informazione in loro possesso, che l'obbligazione doganale è sorta in un momento antecedente a quello in cui esse hanno operato tale constatazione, l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione relativi alla merce in questione viene determinato in base agli elementi di tassazione ad essa propri nel momento più lontano nel tempo cui si può far risalire la nascita dell'obbligazione doganale derivante da questa situazione in base alle informazioni disponibili. TITOLO III ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE Articolo 8 1. Fatte salve le disposizioni in vigore relative, da un lato, all'estinzione dell'azione di riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale in caso di prescrizione dell'obbligazione e d'altro lato alla mancata riscossione di tale importo nel caso di insolvibilità del debitore costata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale si estingue: a) con il pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione relativi alla merce di cui trattasi o eventualmente con lo sgravio di detto importo, in applicazione delle disposizioni comunitarie in vigore; b) con la confisca della merce. Per le esigenze della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale è tuttavia considerata esistente qualora la legislazione penale di uno Stato membro preveda che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione di sanzioni o qualora l'esistenza di un'obbligazione doganale costituisca la base per procedimenti penali. 2. L'obbligazione doganale all'importazione si estingue anche: a) quando, prima che sia autorizzato lo svincolo della merce, la dichiarazione di immissione in libera pratica o la dichiarazione di ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione, per un motivo previsto dalla regolamentazione in vigore, sia annullata o invalidata dalle autorità competenti, o allorché queste ultime autorizzino il dichiarante a sostituire tale dichiarazione con una dichiarazione per un altro regime doganale; b) quando, prima che sia autorizzato lo svincolo della merce, la merce dichiarata per l'immissione in libera pratica o per l'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione sia distrutta per ordine o con l'autorizzazione delle autorità competenti o, con l'accordo di queste ultime, formi oggetto di rinuncia, nello stato in cui si trova o dopo distruzione, a favore del Tesoro pubblico; c) quando l'interessato comprovi che la merce dichiarata per l'immissione in libera pratica o per l'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione è stata distrutta o irrimediabilmente perduta prima che i servizi doganali ne abbiano autorizzato lo svincolo per una causa inerente alla natura stessa della merce o per un caso fortuito o per causa di forza maggiore; d) quando l'interessato comprovi che la causa dell'inadempienza ad uno degli obblighi che per una merce soggetta a dazi all'importazione deriva dalla custodia temporanea o dall'utilizzazione del regime doganale cui essa è vincolata è dovuta: - all'esportazione della merce in questione fuori del territorio doganale della Comunità o alla sua introduzione in una zona franca, oppure - alla spedizione della merce in questione in un altro Stato membro dove ha formato oggetto di un trattamento conforme al suo stato giuridico. 3. L'obbligazione doganale all'esportazione si estingue anche: a) quando, per un motivo previsto dalla regolamentazione in vigore, la dichiarazione di esportazione sia annullata o invalidata dalle autorità competenti, b) quando l'interessato comprovi che la merce dichiarata per l'esportazione non ha potuto lasciare il territorio doganale della Comunità. TITOLO IV DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI SCAMBI TRA LA COMUNITÀ E TALUNI PAESI TERZI Articolo 9 1. Nella misura in cui gli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi prevedono la concessione all'importazione in questi ultimi paesi di un trattamento tariffario preferenziale per le merci originarie della Comunità ai sensi di tali accordi, con la riserva che, quando esse siano state ottenute in regime di perfezionamento attivo, i prodotti terzi utilizzati nella loro fabbricazione siano soggetti al pagamento dei relativi dazi all'importazione, la convalida dei documenti necessari per ottenere, nei paesi terzi, tale trattamento preferenziale fa nascere un'obbligazione doganale all'importazione. Il momento in cui nasce questa obbligazione è il momento in cui le autorità competenti accettano la dichiarazione di esportazione delle merci in oggetto, o qualsiasi altro atto che abbia, secondo le disposizioni vigenti, gli stessi effetti giuridici di tale accettazione. L'importo dei dazi all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale è stabilito allo stesso modo come se si trattasse di un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione d'immissione in libera pratica delle merci in questione per porre fine al regime di perfezionamento attivo. 2. In materia di estinzione dell'obbligazione doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica, per quanto di ragione, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, lettere b) e c). Detta obbligazione doganale si estingue ugualmente quando vengono annullate le formalità espletate per ottenere il trattamento tariffario preferenziale. TITOLO V DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI Articolo 10 1. Nella misura in cui le merci comunitarie, quando formano oggetto di scambi tra gli Stati membri, sono sottoposte all'applicazione di un'imposizione di carattere doganale o agricolo, gli articoli da 2 a 8 si applicano, per quanto di ragione, in materia di nascita dell'obbligazione doganale risultante da detta situazione, il momento da prendere in considerazione per determinare l'importo dell'obbligaazione doganale nonché l'estinzione dell'obbligazione medesima. 2. Nella misura in cui durante il periodo transitorio previsto dagli atti di adesione di nuovi Stati membri alla Comunità, l'ammissione alla libera circolazione nei nuovi Stati membri di merci ottenute sotto il regime del perfezionamento attivo in altri Stati membri - e viceversa - è subordinata alla riscossione di un prelievo compensatore, l'espletamento delle formalità necessarie per permettere tale ammissione alla libera circolazione delle merci in parola fa sorgere un'obbligazione doganale all'importazione. Il momento in cui nasce tale obbligazione doganale è quello in cui ha luogo l'accettazione da parte delle autorità competenti della dichiarazione di spedizione verso lo Stato membro di destinazione delle merci in oggetto o qualsiasi altro atto che abbia, secondo le disposizioni vigenti, gli stessi effetti giuridici di tale accettazione. Per quanto riguarda l'estinzione dell'obbligazione doganale si applica, per quanto di ragione, l'articolo 8, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere b) e c). Tale obbligazione doganale si estingue ugualmente quando si procede all'annullamento delle formalità espletate per permettere l'ammissione alla libera circolazione delle merci in causa. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 11 Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni vigenti negli Stati membri a norma delle quali le merci costituiscono il pegno dei diritti all'importazione o dei diritti all'esportazione cui esse sono soggette e possono formare oggetto, a tale titolo, di misure di pignoramento o di confisca. Articolo 12 Le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafi 2 e 3 della direttiva 79/695/CEE. Articolo 13 La direttiva 79/623/CEE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 1989. I riferimenti fatti alla suddetta direttiva devono intendersi fatti al presente regolamento. Articolo 14 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. SIMONSEN (1) GU n. C 261 del 29. 9. 1984, pag. 4. (2) GU n. C 122 del 20. 5. 1985, pag. 158. (3) GU n. C 44 del 15. 2. 1985, pag. 8. (4) GU n. L 179 del 17. 7. 1979, pag. 31. (5) GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1. (1) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19. (2) GU n. L 319 del 7. 11. 1981, pag. 1. (3) GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13. (1) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 286 del 9. 10. 1986, pag. 1.