31987R2132

Regolamento (CEE) n. 2132/87 del Consiglio del 13 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 21/07/1987 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0024
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0024


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 2132/87 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo da regolamento (CEE) n. 1915/87 (2), in particolare l'articolo 27 bis, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è necessario determinare il coefficiente di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE per fissare la riduzione dell'importo dell'integrazione concessa ai semi di colza e di girasole quale risulta dall'applicazione del regime del quantitativo massimo garantito; che le regole di determinazione di detto coefficiente devono figurare nel regolamento (CEE) n. 1594/83 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 935/86 (4);

considerando che per la Spagna e il Portogallo sono determinati quantitativi massimi garantiti specifici; che è quindi necessario prevedere regole di determinazione di detto coefficiente adeguate a tali quantitativi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 l'unico comma diventa il paragrafo 1 e sono aggiunti i paragrafi seguenti:

« 2. Nel caso in cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE la riduzione dell'importo dell'integrazione durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 è pari all'1 % del prezzo indicativo per ciascuna delle quote di produzione al di sopra del quantitativo massimo garantito, di 35 000 tonnelate per i semi di colza e di ravizzone e 17 000 tonnellate per i semi di girasole, che è superata o raggiunta dalla produzione stimata.

3. Le quote di produzione di cui al paragrafo 2 sono:

- per la Spagna, pari a 100 tonnelate per i semi di colza e di ravizzone e a 12 000 tonnellate per i semi di girasole,

- per il Portogallo, pari a 10 tonnellate per i semi di colza e di ravizzone e a 535 tonnellate per i semi di girasole. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. SCHALL HOLBERG

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

(3) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.

(4) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 5.