Regolamento (CEE) n. 2132/87 del Consiglio del 13 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi
Gazzetta ufficiale n. L 200 del 21/07/1987 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0024
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0024
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2132/87 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1594/83 relativo all'integrazione concessa per i semi oleosi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo da regolamento (CEE) n. 1915/87 (2), in particolare l'articolo 27 bis, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione, considerando che è necessario determinare il coefficiente di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE per fissare la riduzione dell'importo dell'integrazione concessa ai semi di colza e di girasole quale risulta dall'applicazione del regime del quantitativo massimo garantito; che le regole di determinazione di detto coefficiente devono figurare nel regolamento (CEE) n. 1594/83 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 935/86 (4); considerando che per la Spagna e il Portogallo sono determinati quantitativi massimi garantiti specifici; che è quindi necessario prevedere regole di determinazione di detto coefficiente adeguate a tali quantitativi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1594/83 l'unico comma diventa il paragrafo 1 e sono aggiunti i paragrafi seguenti: « 2. Nel caso in cui all'articolo 27 bis, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE la riduzione dell'importo dell'integrazione durante la campagna di commercializzazione 1987/1988 è pari all'1 % del prezzo indicativo per ciascuna delle quote di produzione al di sopra del quantitativo massimo garantito, di 35 000 tonnelate per i semi di colza e di ravizzone e 17 000 tonnellate per i semi di girasole, che è superata o raggiunta dalla produzione stimata. 3. Le quote di produzione di cui al paragrafo 2 sono: - per la Spagna, pari a 100 tonnelate per i semi di colza e di ravizzone e a 12 000 tonnellate per i semi di girasole, - per il Portogallo, pari a 10 tonnellate per i semi di colza e di ravizzone e a 535 tonnellate per i semi di girasole. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. SCHALL HOLBERG (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7. (3) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44. (4) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 5.