31987R2094

Regolamento (CEE) n. 2094/87 del Consiglio del 13 luglio 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 17/07/1987 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0020


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2094/87 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

considerando che l'evoluzione della produzione e del consumo nel settore del frumento duro impone di rendere più rigorose le condizioni qualitative cui è subordinato l'intervento; che questo obiettivo implica, in via preliminare, la modifica della qualità tipo; che, a tale scopo, è opportuno in particolare, da un lato, rendere più rigorosi i requisiti relativi al tenore di umidità e al peso specifico per il frumento duro e, dall'altro, integrare criteri tecnologici nella definizione della qualità tipo di questo cereale; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2731/75 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1580/86 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2731/75 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 5

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento del frumento duro è definita come segue:

1) Criteri di qualità fisici:

a) frumento duro sano, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti vivi, di colore tra il giallo ambrato e il bruno, che presenta alla frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo;

b) percentuale totale degli elementi che non sono chicchi di frumento duro di qualità perfetta: 25 %, di cui:

- percentuale di chicchi di frumento duro bianconati, anche parzialmente: 20 %;

- percentuale di chicchi spezzati: 2 %;

- percentuale di impurità relative ai chicchi: 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati, i chicchi colpiti da fusariosi ed i chicchi riscaldati per essiccazione);

- percentuale di chicchi germinati: 0,5 %;

- percentuale di altre impurità: 0,5 % (per altre impurità si intendono i chicchi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti ed i frammenti di insetti);

c) peso specifico: 80 chilogrammi per ettolitro;

d) tenore di umidità: 13 %.

2) Criteri di qualità tecnologici:

a) tenore di proteine (N × 5,7), rispetto alla materia secca, uguale o superiore al 12,5 %;

b) tenore di glutine, rispetto alla materia secca, superiore o uguale all'8,75 %;

c) indice di caduta di Hagberg superiore o uguale a 250, compresi i 60 secondi di tempo per la preparazione (agitazione). »

2) Il testo dell'articolo 6, lettera b) è sostituito dal testo seguente:

« b) i metodi per la determinazione:

- degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta,

- del tenore di umidità,

- dei chicchi di frumento duro bianconati,

- del tenore di tannino,

- dell'idoneità della pasta ad essere lavorata meccanicamente,

- del tenore di proteine,

- del tenore di glutine,

- dell'indice di Zélény,

- dell'indice di Hagberg,

sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. »

3) Nell'allegato, punto 2, lettera b), la seconda frase è soppressa.

4) Nell'allegato, il testo del punto 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente:

« d) Chicchi che presentano colorazioni del germe, chicchi volpati e chicchi colpiti da fusariosi.

I chicchi che presentano colorazioni del germe sono quelli il cui tegumento presenta colorazioni fra il bruno e il nero brunastro e il cui germe è normale e non è in fase di germinazione. Se si tratta di frumento tenero, i chicchi con colorazioni del germe vengono presi in considerazione solo oltre una percentuale dell'8 %.

Se si tratta di frumento duro, sono considerati:

- chicchi volpati, quelli che presentano colorazioni fra il bruno e il nero brunastro non sul germe ma in altri punti;

- chicchi colpiti da fusariosi, quelli il cui pericarpo è contaminato dal micelio del Fusarium; essi appaiono lievemente striminziti, rugosi, e presentano macchie diffuse, dai contorni mal delimitati, di colorazione rosa o bianca. »

5) Nell'allegato è aggiunto il punto seguente:

« 6. Chicchi bianconati

Per chicchi di frumento duro bianconati si intendono i chicchi il cui endosperma ha un aspetto che non può considerarsi interamente vitreo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. SCHALL HOLBERG

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

(3) GU n. C 102 del 15. 4. 1987, pag. 10.

(4) Parere reso il 10 luglio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

(6) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 34.