Regolamento (CEE) n. 2094/87 del Consiglio del 13 luglio 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 17/07/1987 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 24 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 24 pag. 0020
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2094/87 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 1987 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa le qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione (3), visto il parere del Parlamento europeo (4), considerando che l'evoluzione della produzione e del consumo nel settore del frumento duro impone di rendere più rigorose le condizioni qualitative cui è subordinato l'intervento; che questo obiettivo implica, in via preliminare, la modifica della qualità tipo; che, a tale scopo, è opportuno in particolare, da un lato, rendere più rigorosi i requisiti relativi al tenore di umidità e al peso specifico per il frumento duro e, dall'altro, integrare criteri tecnologici nella definizione della qualità tipo di questo cereale; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2731/75 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1580/86 (6), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2731/75 è modificato come segue: 1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 5 La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento del frumento duro è definita come segue: 1) Criteri di qualità fisici: a) frumento duro sano, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti vivi, di colore tra il giallo ambrato e il bruno, che presenta alla frattura un aspetto vitreo, traslucido e corneo; b) percentuale totale degli elementi che non sono chicchi di frumento duro di qualità perfetta: 25 %, di cui: - percentuale di chicchi di frumento duro bianconati, anche parzialmente: 20 %; - percentuale di chicchi spezzati: 2 %; - percentuale di impurità relative ai chicchi: 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti, i chicchi che presentano colorazioni del germe, i chicchi volpati, i chicchi colpiti da fusariosi ed i chicchi riscaldati per essiccazione); - percentuale di chicchi germinati: 0,5 %; - percentuale di altre impurità: 0,5 % (per altre impurità si intendono i chicchi estranei, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, la segala cornuta, i chicchi cariati, gli insetti morti ed i frammenti di insetti); c) peso specifico: 80 chilogrammi per ettolitro; d) tenore di umidità: 13 %. 2) Criteri di qualità tecnologici: a) tenore di proteine (N × 5,7), rispetto alla materia secca, uguale o superiore al 12,5 %; b) tenore di glutine, rispetto alla materia secca, superiore o uguale all'8,75 %; c) indice di caduta di Hagberg superiore o uguale a 250, compresi i 60 secondi di tempo per la preparazione (agitazione). » 2) Il testo dell'articolo 6, lettera b) è sostituito dal testo seguente: « b) i metodi per la determinazione: - degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, - del tenore di umidità, - dei chicchi di frumento duro bianconati, - del tenore di tannino, - dell'idoneità della pasta ad essere lavorata meccanicamente, - del tenore di proteine, - del tenore di glutine, - dell'indice di Zélény, - dell'indice di Hagberg, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75. » 3) Nell'allegato, punto 2, lettera b), la seconda frase è soppressa. 4) Nell'allegato, il testo del punto 2, lettera d) è sostituito dal testo seguente: « d) Chicchi che presentano colorazioni del germe, chicchi volpati e chicchi colpiti da fusariosi. I chicchi che presentano colorazioni del germe sono quelli il cui tegumento presenta colorazioni fra il bruno e il nero brunastro e il cui germe è normale e non è in fase di germinazione. Se si tratta di frumento tenero, i chicchi con colorazioni del germe vengono presi in considerazione solo oltre una percentuale dell'8 %. Se si tratta di frumento duro, sono considerati: - chicchi volpati, quelli che presentano colorazioni fra il bruno e il nero brunastro non sul germe ma in altri punti; - chicchi colpiti da fusariosi, quelli il cui pericarpo è contaminato dal micelio del Fusarium; essi appaiono lievemente striminziti, rugosi, e presentano macchie diffuse, dai contorni mal delimitati, di colorazione rosa o bianca. » 5) Nell'allegato è aggiunto il punto seguente: « 6. Chicchi bianconati Per chicchi di frumento duro bianconati si intendono i chicchi il cui endosperma ha un aspetto che non può considerarsi interamente vitreo. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente B. SCHALL HOLBERG (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (3) GU n. C 102 del 15. 4. 1987, pag. 10. (4) Parere reso il 10 luglio 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22. (6) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 34.