Regolamento (CEE) n. 2043/87 della Commissione del 10 luglio 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia
Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1987 pag. 0013 - 0014
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2043/87 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1, visto il regolamento (CEE) n. 4054/86 del Consiglio , del 22 dicembre 1986, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (2), in particolare l'articolo 1, considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito, secondo l'articolo 18 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi: (in tonnellate) 1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Massimale // // // // // 04.0030 // 73.02 // Ferro-leghe: C. Ferro-silicio // 5 792 // // // // considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Dal 14 luglio al 31 dicembre 1987, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti: 1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Origine // // // // // 04.0030 // 73.02 // Ferro-leghe: C. Ferro-silicio // Iugoslavia // // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 35.