31987R1964

Regolamento (CEE) n. 1964/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 03/07/1987 pag. 0014 - 0015
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0237
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0237


REGOLAMENTO (CEE) N. 1964/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica

europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 11 del protocollo n. 4 concernente il cotone ad esso allegato, modificato dal protocollo n. 14 allegato all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

AE

considerando che, dall'esame del funzionamento del regime instaurato per il cotone dal protocollo n. 4, risulta necessario procedere ad un adattamento di detto regime;

considerando che occorre prevedere una riduzione dell'importo dell'aiuto alla produzione quando la produczione stimata supera il quantitativo massimo garantito per la campagna di commercializzazione in questione; che ai fini di una buona gestione conviene del pari prevedere che in caso di produzione effettiva diversa da quella stimata il quantitativo massimo garantito per la campagna di commercializzazione successiva deve essere rettificato di conseguenza;

considerando che il cotone viene coltivato nelle zone più svantaggiate della Comunità; che è opportuno compiere uno studio sull'importanza di tale coltura in queste regioni; che è pertanto opportuno prevedere, se i risultati di tale studio ne dimostrassero la necessità, la possibilità di modificare il quantitativo massimo garantito;

considerando che l'esperienza potrebbe far emergere la necessità di altri adattamenti del regime previsto dal protocollo summenzionato; che è quindi opportuno prevedere la possibilità che il Consiglio proceda nuovamente ad un adattamento del regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce gli adattamenti del regime di aiuto alla produzione del contone prevista al paragrafo 3 del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia.

Articolo 2

1. Prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce il quantitativo massimo garantito. Detto quantitativo, che tiene conto della produzione nel corso di un periodo di riferimento, nonché dell'evoluzione prevedibile della domanda, non può essere superiore a 752 000 tonnellate di cotone non sgranato.

2. Qualora la produzione di cotone non sgranato, stimata all'inizio della campagna di commercializzazione, superi la quantità massima garantita per la campagna considerata, l'importo dell'aiuto viene ridotto dell'incidenza sul prezzo d'obiettivo di un coefficiente che aumenta in funzione dell'entità del superamento della produzione stimata rispetto alla quantità massima garantita.

Tuttavia, per le campagne di commercializzazione 1987/1988, 1988/1989 e 1989/1990 tale riduzione dell'importo dell'aiuto non può superare, rispettivamente, il 15 %, il 20 % e il 25 % del prezzo di obiettivo.

Qualora l'applicazione del primo comma alla produzione effettiva anziché alla produzione stimata prima dell'inizio della campagna di commercializzazione dovesse comportare una diminuzione dell'importo dell'aiuto diversa da quella decisa, la quantità massima garantita per la campagna di commercializzazione successiva viene adattata per tener conto di questa situazione.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme per la determinazione del coefficiente di cui al paragrafo 2.

Articolo 3

1. Anteriormente alla campagna 1988/1989 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione sul funzionamento del sistema basato su un prezzo di obiettivo per il cotone non sgranato e sull'andamento della coltura del cotone nelle zone più svataggiate della Comunità.

Ove la relazione ne dimostrasse la necessità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide della modifica del quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 2.

2. Entro cinque anni dall'applicazione del presente regolamento la Commissione comunica al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di aiuto.

Ove la relazione ne dimostrasse la necessità, il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura di cui al paragrafo 1, secondo comma, decide degli eventuali adeguamenti da apportare a tale regime.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dalla campagna 1987/1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. E. TYGESEN

EWG:L184UMBI08.97

FF: 1LIT; SETUP: 01; Hoehe: 588 mm; 148 Zeilen; 5068 Zeichen;

Bediener: HELM Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 39.

(2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987.

(3) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8.