Regolamento (CEE) n. 1919/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, i quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, di ravizzone e di girasole
Gazzetta ufficiale n. L 183 del 03/07/1987 pag. 0017 - 0017
REGOLAMENTO (CEE) N. 1919/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, i quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, di ravizzone e di girasole IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 (2), in particolare l'articolo 27 bis, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione (3), visto il parere del Parlamento europeo (4), visto il parere del Comitato economico e sociale (5), considerando che, conformemente all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE, occorre fissare quantitativi massimi garantiti per i semi di colza, di ravizzone e di girasole; considerando che, tenuto conto degli orientamenti a medio termine e dei volumi di produzione degli ultimi anni, è opportuno fissare detti quantitativi per la campagna di commercializzazione 1987/1988 ai livelli qui di seguito indicati; considerando che a norma degli articolo 96 e 294 dell'atto di adesione, modificati dal regolamento (CEE) n. 1455/86 (6), occorre fissare quantitativi massimi garantiti specificamente per la Spagna e il Portogallo; che conviene fissare detti quantitativi ai livelli qui di seguito indicati; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1987/1988, i quantitativi massimi garantiti di cui all'articolo 27 bis del regolamento n. 136/66/CEE sono fissati:a) per i semi di colza e di ravizzone a:- 3 500 000 tonnellate per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;- 10 000 tonnellate per la Spagna;- 1 000 tonnellate per il Portogallo; b)per i semi di girasole a:-1 700 000 tonnellate per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;-1 200 000 tonnellate per la Spagna;-53 500 tonnellate per il Portogallo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile:- dal 1° luglio 1987 per i semi di colza e di ravizzone;- dal 1° agosto 1987 per i semi di girasole. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 89 del 3. 4. 1987, pag. 29. (4) GU n. C 156 del 15. 6. 1987. (5) GU n. C 150 del 9. 6. 1987, pag. 8. (6) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 10.