Regolamento (CEE) n. 1899/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 182 del 03/07/1987 pag. 0039 - 0039
REGOLAMENTO (CEE) N. 1899/87 DEL CONSIGLIO del 2 luglio 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-case- ari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 (2), in particolare l'articolo 5 quater, para- grafo 6, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 1336/86 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 776/87 (4), ha istituito un regime comunitario di abbandono definitivo della produzione lattiera; che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 857/84 (5), modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 774/87 (6), prevede un regime nazionale di abbandono della produzione lattiera; che, qualora il produttore non abbia potuto beneficiare di nessuno di questi due regimi e per non frenare il processo di ristrutturazione, occorre prevedere un'ulteriore possibilità di abbandono definitivo dell'attività lattiera e di attribuzione dei quantitativi resi in tal modo disponibili, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue: 1) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:«d) determinare le regioni e le zone di raccolta in cui i produttori di cui all'articolo 3, punto 2) ed alle lettere b) e c) del presente paragrafo possono ottenere dietro pagamento ed in base a criteri obbiettivi, all'inizio di un periodo di dodici mesi, la riassegnazione dei quantitativi resi disponibili, alla fine del precedente periodo di dodici mesi, dai produttori che non hanno fruito del regime comunitario di abbandono definitivo della produzione lattiera previsto dal regolamento (CEE) n. 1336/86 o del regime nazionale previsto alla lettera a) del presente paragrafo e che si impegnano ad abbandonare totalmente la loro produzione lattiera contro un'indennità il cui importo è pari al pagamento soprammenzionato, versato in una o più rate annue; tale importo:- è inferiore all'importo dell'indennità versata in applicazione del regolamento (CEE) n. 1336/86,-può variare, entro il limite fissato al primo trattino, per tener conto della necessità di ristrutturazione della produzione lattiera a livello nazionale, regionale o delle zone di raccolta.»; 2)il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:«2. I quantitativi di riferimento resi disponibili in applicazione del paragrafo 1, lettera a) e d) sono aggiunti, se necessario, alla riserva di cui all'articolo 5». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 luglio 1987. Per il Consiglio Il Presidente K. E. TYGESEN (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (3) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 21. (4) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 8. (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1987, pag. 13. (6) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 3.