Regolamento (CEE) n. 1735/87 della Commissione del 19 giugno 1987 che sospende l' applicazione del regolamento (CEE) n. 1560/78 relativo alla comunicazione dei corsi di talune varietà di pesche
Gazzetta ufficiale n. L 163 del 23/06/1987 pag. 0041 - 0041
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1735/87 DELLA COMMISSIONE del 19 giugno 1987 che sospende l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1560/78 relativo alla comunicazione dei corsi di talune varietà di pesche LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 se durante l'intera campagna di commercializzazione per le pesche, o nel periodo compreso tra il 1o luglio e il 31 agosto per le pere, i corsi di prodotti aventi le stesse caratteristiche di quelli presi in considerazione per fissare il prezzo di base non possono essere rilevati un giorno determinato su un dato mercato rappresentativo, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i corsi rilevati per altri prodotti da definirsi; considerando che il regolamento (CEE) n. 1560/78 della Commissione (3) ha definito le varietà di pesche da prendere in considerazione; considerando che le varietà in base alle quali il regolamento (CEE) n. 1503/87 della Commissione (4), ha fissato, per il mese di giugno 1987, gli importi da prendere in considerazione per stabilire i prezzi di base e di acquisto delle pesche, permettono il regolare rilevamento dei prezzi delle pesche sui mercati alla produzione; che pertanto non serve più definire prodotti diversi da quelli prestabiliti; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'applicazione del regolamento (CEE) n. 1560/78 è sospesa. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46. (3) GU n. L 184 del 6. 7. 1978, pag. 20. (4) GU n. L 141 del 30. 5. 1987, pag. 13.