31987R1726

Regolamento (CEE) n. 1726/87 della Commissione del 22 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1184/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 23/06/1987 pag. 0017 - 0018


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1726/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1184/86 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo (1), in particolare l'articolo 14,

considerando che il massimale delle importazioni stabilito dall'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 476/86 si applica esclusivamente agli oli destinati al consumo umano; che il regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1664/87 (3), non esclude esplicitamente da detto massimale le importazioni di semi e farine destinati alla disoleazione per fini diversi dall'alimentazione umana; che è pertanto necessario escludere dal contingente di importazione i prodotti il cui olio non viene utilizzato per l'alimentazione umana; che occorre quindi prevedere un meccanismo di controllo dell'effettiva utilizzazione dei prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1184/86 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3. Tuttavia, non si applica alcun massimale alle importazioni di prodotti di cui alla sottovoce 12.01 B e alla voce 12.02 della tariffa doganale comune destinati a fini diversi dall'estrazione di olio per l'alimentazione umana.

Il Portogallo adotta le misure necessarie a garantire che detti prodotti siano effettivamente utilizzati nel modo previsto ».

2) All'articolo 4, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso.

3) All'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo:

« 5. Per i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le domande di importazione devono essere accompagnate da una dichiarazione dell'interessato in cui si precisi che il prodotto importato è destinato:

- a preparazioni per il consumo senza disoleazione oppure

- alla disoleazione per fini diversi dall'alimentazione umana.

Le domande d'importazione sono corredate di una cauzione di importo pari a:

- 50 ECU per tonnellata di prodotto destinato a preparazioni per il consumo senza disoleazione oppure

- 150 ECU per tonnellata di olio ottenuto dai prodotti destinati alla disoleazione per fini diversi dall'alimentazione umana. Il quantitativo d'olio ottenuto da tale prodotto è stabilito in base alle rese indicate nell'allegato II.

Se entro 6 mesi a partire dalla data dell'importazione è addotta la prova che, rispetto ai quantitativi previsti, il prodotto è stato effettivamente utilizzato a norma della dichiarazione di cui al primo comma in misura:

- inferiore al 70 %, l'impegno si considera non soddisfatto e la cauzione è incamerata;

- compresa fra il 70 % e il 100 %, l'impegno si considera parzialmente rispettato e la cauzione è svincolata in proporzione al tasso di realizzazione.

I quantitativi non utilizzati a norma della dichiarazione di cui sopra o per i quali non è stata addotta entro il termine prestabilito la prova dell'effettiva utilizzazione si considerano come importazioni « semplici » nell'ambito del bilancio rispettivo ».

4) All'articolo 9, secondo comma, i termini « d'importazione e di esportazione » sono soppressi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.

(2) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.

(3) GU n. L 155 del 16. 6. 1987, pag. 9.