Regolamento (CEE) n. 1674/87 del Consiglio dell' 11 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario
Gazzetta ufficiale n. L 157 del 17/06/1987 pag. 0001 - 0002
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1674/87 DEL CONSIGLIO dell'11 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 222/77 relativo al transito comunitario IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (4), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, prevede in generale l'obbligo di fornire una garanzia per le operazioni di transito comunitario; considerando che la soppressione della garanzia per le operazioni di transito comunitario interno, escluse quelle relative alle merci il cui valore supera un determinato limite o passibili di imposizione elevate, costituirebbe un progresso sostanziale verso la libera circolazione delle merci nella Comunità; considerando tuttavia che la soppressione della garanzia va fatta in funzione di un insieme di criteri obiettivi destinati a prevenire i rischi di non riscossione delle imposte eventualmente esigibili, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nel regolamento (CEE) n. 222/77 è inserito l'articolo seguente: « Articolo 40 bis 1. Chiunque soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 2 può ottenere dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stabilito, e entro i limiti di cui al paragrafo 3, l'esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario interno che espleta, a prescindere dallo Stato membro di partenza e dagli Stati membri sul cui territorio si compiono le operazioni. 2. L'esonero dalla garanzia di cui al paragrafo 1 è concesso solamente a chi: a) risiede nello Stato membro in cui si rilascia l'esonero dalla garanzia, b) utilizza il regime del transito comunitario non occasionalmente, c) versa in una situazione finanziaria che gli consenta di soddisfare gli impegni, d) non ha commesso infrazioni gravi alla legislazione doganale e fiscale e e) si è impegnato a pagare, alla prima domanda scritta delle autorità competenti degli Stati membri, le somme richieste per le operazioni di transito comunitario da esse espletate. 3. L'esonero dalla garanzia concesso a norma dei paragrafi 1 e 2 non si applica alle operazioni di transito comunitario interno per le merci: a) il cui valore globale supera 50 000 ECU, o b) che presentano rischi maggiori dato l'importo elevato dei dazi e delle altre imposte che ad esse si applicano in uno o più Stati membri. 4. Le autorità che hanno concesso l'esonero dalla garanzia rilasciano all'esonerato un certificato di esonero, in uno o più esemplari. In caso di applicazione dell'esonero dalla garanzia occorre far riferimento a questo certificato nella corrispondente dichiarazione T 2. 5. Le autorità doganali che hanno concesso l'esonero dalla garanzia lo revocano: a) per irregolarità grave commessa dal beneficiario dell'esonero quale obbligato principale di un'operazione di transito comunitario; b) quando non si soddisfa più una delle condizioni di cui al paragrafo 2; c) quando l'interessato non ha assolto l'impegno sottoscritto in applicazione del paragrafo 2, lettera e). Ogni Stato membro notifica agli altri Stati membri le revoche dell'esonero dalla garanzia. 6. Sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 57: a) il modello dell'impegno che l'interessato deve sottoscrivere ai sensi del paragrafo 2, lettera e); b) le merci per cui non si applica l'esonero dalla garanzia, ai sensi del paragrafo 3, lettera b); c) il modello e le condizioni d'impiego del certificato di esonero dalla garanzia di cui al paragrafo 4 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1988. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 11 giugno 1987. Per il Consiglio Il Presidente P. DE KEERSMAEKER (1) GU n. C 24 del 26. 9. 1979, pag. 6. (2) GU n. C 59 del 10. 3. 1980, pag. 67. (3) GU n. C 83 del 2. 4. 1980, pag. 13. (4) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.