Regolamento (CEE) n. 1665/87 della Commissione del 15 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 16/06/1987 pag. 0010 - 0011
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1665/87 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativa all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1449/86 (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/86 (6), in casi speciali la durata di validità del titolo di esportazione per determinati prodotti può eccedere quella prevista dall'articolo 9; che è possibile beneficiare di tale validità speciale solo se il quantitativo destinato all'esportazione supera le 75 000 tonnellate per i cereali e le farine e 15 000 tonnellate per le semole e semolini di frumento duro e per il riso; considerando che i citati quantitativi possono rivelarsi troppo elevati per taluni paesi, in particolare per i paesi ACP che aderiscono alla convenzione di Lomé; che uno degli obiettivi di questa convenzione è quello di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti alimentari essenziali in questi paesi mediante contratti di durata fino ad un anno; che è quindi opportuno ridurre, per i paesi ACP, il quantitativo minimo da esportare e adeguarlo alle loro esigenze; considerando che occorre modificare gli importi relativi a determinate cauzioni previsti all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75 per il rilascio dei titoli di esportazione e di importazione, tenendo conto dell'attuale andamento dei prezzi sul mercato mondiale e porre fine al carattere temporaneo della fissazione di determinate cauzioni all'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 2408/86 della Commissione (7); che è altresì necessario prevedere tassi di cauzione meno elevati per le esportazioni destinate ai paesi ACP, onde incoraggiare le forniture per queste destinazioni; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 2042/75 è modificato nel modo seguente: 1. All'articolo 11, paragrafo 2 è inserito il seguente comma: « Per le esportazioni destinate ad un paese o ad un gruppo di paesi ACP firmatari della convenzione di Lomé, la quantità minima di cui al comma precedente è ridotta: - a 20 000 t per il frumento tenero, la segala, l'orzo, il granturco, le farine di frumento e di segala e i prodotti che rientrano nella sottovoce 23.07 B I della tariffa doganale comune aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %, e - a 5 000 t per le semole e i semolini di frumento duro e il riso. Nelle domande relative ad un gruppo di paesi ACP occorre indicare il nome di ognuno dei paesi destinatari. » 2. Il testo dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2042/75 è sostituito dal seguente testo: « Articolo 12 1. Il tasso della cauzione relativa ai titoli per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 ammonta a: a) 0,60 ECU per tonnellata, in caso di titoli di importazione o di esportazione senza fissazione anticipata del prelievo all'importazione, della restituzione o del prelievo all'esportazione; b) in caso di titoli di importazione per i quali il prelievo è fissato in anticipo: - 16 ECU per tonnellata per i prodotti di cui alle sottovoci 10.01 B I, 10.01 B II e 10.05 B e delle voci n. 10.02, 10.03, 10.04 e 10.07 della tariffa doganale comune; - 4 ECU per tonnellata per gli altri prodotti; c) 30 ECU per tonnellata per i prodotti di cui alla sottovoce 11.02 A I a) e per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 in caso di titoli di esportazione per i quali la restituzione o il prelievo sono stati fissati in anticipo. Per le esportazioni destinate ai paesi ACP, la cauzione ammonta a 15 ECU per tonnellata; d) 15 ECU per tonnellata per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento (CEE) n. 2727/75, ad eccezione dei prodotti di cui alla voce 11.07, in caso di titoli di esportazione per i quali la restituzione o il prelievo sono fissati anticipatamente. Per le esportazioni destinate ai paesi ACP, la cauzione ammonta a 7 ECU per tonnellata; e) 12 ECU per tonnellata per i prodotti di cui alla voce 11.07 in caso di titoli di esportazione per i quali la restituzione o il prelievo all'esportazione sono fissati anticipatamente. Tuttavia, per i titoli rilasciati a norma dell'articolo 9 bis, la cauzione ammonta a: - 24 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati tra il 1o gennaio e il 30 aprile, - 30 ECU per tonnellata per i titoli rilasciati tra il 1o luglio e il 31 dicembre. In tal caso, la cauzione: - è incamerata se non si è provveduto ad indicare entro il termine prestabilito, a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, una delle destinazioni ivi previste; - è svincolata in deroga all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3183/80 solo se viene addotta la prova che il prodotto è giunto a destinazione; la presentazione della prova è disciplinata dall'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79. 2. Per i titoli di importazione e di esportazione, i tassi del 95 % e del 5 % di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 3183/80 sono sostituiti, rispettivamente, dal 93 % e dal 7 %. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso non è applicabile ai titoli di esportazione e di importazione per i quali è stata presentata domanda di fissazione anticipata della restituzione o del prelievo prima di tale data. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5. (6) GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 24. (7) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 28.