Regolamento (CEE) n. 1664/87 della Commissione del 15 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 e il regolamento (CEE) n. 1184/86 che stabiliscono le modalità di applicazione del regime di controllo di taluni prodotti del settore dei grassi in Spagna e rispettivamente in Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 155 del 16/06/1987 pag. 0009 - 0009
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1664/87 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1183/86 e il regolamento (CEE) n. 1184/86 che stabiliscono le modalità di applicazione del regime di controllo di taluni prodotti del settore dei grassi in Spagna e rispettivamente in Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna (1), in particolare l'articolo 16, visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo (2), in particolare l'articolo 14, considerando che il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1662/87 (4) e il regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1662/87 prevedono, all'articolo 5, paragrafo 1 che l'organismo competente rilasci i documenti a decorrere dal primo giorno del secondo mese di ogni semestre, proporzionalmente alle domande ricevute sino al venticinquesimo giorno del mese precedente; che nel caso del secondo semestre dell'anno, il mese del rilascio dei certificati è il mese di agosto; che è pertanto opportuno, per motivi di ordine amministrativo, anticipare di un mese, nel caso del secondo semestre, il termine per la presentazione delle domande del documento di importazione e per il suo rilascio a cura dell'organismo competente; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 1183/86 e (CEE) n. 1184/86, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: « 1. Per le importazioni "semplici", l'organismo competente rilascia i documenti a decorrere dal 1o febbraio per il primo semestre e dal 1o luglio per il secondo semestre, proporzionalmente alle domande ricevute sino al venticinquesimo giorno del mese precedente ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 53 del 1. 3. 1986, pag. 47. (2) GU n. L 53 del 1. 3. 1986, pag. 51. (3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17. (4) Vedi pagina 6 delle presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.