Regolamento (CEE) n. 1657/87 della Commissione del 12 giugno 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune originarie delle Filippine beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 153 del 13/06/1987 pag. 0039 - 0039
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1657/87 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1987 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune originarie delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figirano nell'allegato III diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che per le altre calzature della sottovoce 64.02 B della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 2 400 000 ECU; che, in data 27 maggio 1987, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari delle Filippine e della Tailandia ha raggiunto per l'imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti delle Filippine e della Tailandia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 16 giugno 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3924/86 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari delle Filippine e della Tailandia: 1.2 // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // // // 64.02 (Codice Nimexe 64.02-60, 61, 69, 99) // Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale: B. altre // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 1.