Regolamento (CEE) n. 1654/87 della Commissione del 12 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/83 per quanto concerne le norme di qualità per le cipolle
Gazzetta ufficiale n. L 153 del 13/06/1987 pag. 0035 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0192
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0192
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1654/87 DELLA COMMISSIONE del 12 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/83 per quanto concerne le norme di qualità per le cipolle LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, considerando che il regolamento (CEE) n. 3398/84 della Commissione (3) ha disposto una deroga per un periodo limitato alle norme di qualità per le cipolle fissate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione (4); considerando che la validità di tale deroga è stata prorogata dal regolamento (CEE) n. 2193/86 della Commissione (5); considerando che è stato possibile acquisire un'esperienza sufficiente nell'applicazione dei criteri così definiti e che è pertanto opportuno procedere a una modifica definitiva delle norme di qualità relative alle cipolle; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2213/83 il titolo II « Disposizioni relative alla qualità » è modificato come segue: 1. lettera A « Caratteristiche minime », il primo trattino è modificato come segue: « - interi »; 2. lettera B « Classificazione »: a) al punto i) « Categoria I », il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo: « Sono tuttavia ammesse: - leggere macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile, a condizione che non superino 1/5 della superficie del bulbo; - screpolature superficiali delle tuniche esterne e l'assenza parziale di quest'ultime, a condizione che la parte commestibile sia protetta »; b) al punto ii) « Categoria II », il testo della seconda frase dell'ultimo comma è sostituita dal seguente testo: « Sono ammesse anche: - macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile, a condizione che non superino la metà della superficie del bulbo; - screpolatura nelle tuniche esterne e assenza parziale di quest'ultime su al massimo 1/3 della superficie del bulbo, a condizione che non sia danneggiata la parte commestibile »; c) al punto iii) « Categoria III », è aggiunto un nuovo trattino: « - macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46. (3) GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 14. (4) GU n. L 213 del 4. 8. 1983, pag. 13. (5) GU n. L 190 del 12. 7. 1986, pag. 57.