31987R1654

Regolamento (CEE) n. 1654/87 della Commissione del 12 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/83 per quanto concerne le norme di qualità per le cipolle

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 13/06/1987 pag. 0035 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 23 pag. 0192
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 23 pag. 0192


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1654/87 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/83 per quanto concerne le norme di qualità per le cipolle

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3398/84 della Commissione (3) ha disposto una deroga per un periodo limitato alle norme di qualità per le cipolle fissate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2213/83 della Commissione (4);

considerando che la validità di tale deroga è stata prorogata dal regolamento (CEE) n. 2193/86 della Commissione (5);

considerando che è stato possibile acquisire un'esperienza sufficiente nell'applicazione dei criteri così definiti e che è pertanto opportuno procedere a una modifica definitiva delle norme di qualità relative alle cipolle;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2213/83 il titolo II « Disposizioni relative alla qualità » è modificato come segue:

1. lettera A « Caratteristiche minime », il primo trattino è modificato come segue:

« - interi »;

2. lettera B « Classificazione »:

a) al punto i) « Categoria I », il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente testo:

« Sono tuttavia ammesse:

- leggere macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile, a condizione che non superino 1/5 della superficie del bulbo;

- screpolature superficiali delle tuniche esterne e l'assenza parziale di quest'ultime, a condizione che la parte commestibile sia protetta »;

b) al punto ii) « Categoria II », il testo della seconda frase dell'ultimo comma è sostituita dal seguente testo:

« Sono ammesse anche:

- macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile, a condizione che non superino la metà della superficie del bulbo;

- screpolatura nelle tuniche esterne e assenza parziale di quest'ultime su al massimo 1/3 della superficie del bulbo, a condizione che non sia danneggiata la parte commestibile »;

c) al punto iii) « Categoria III », è aggiunto un nuovo trattino:

« - macchie purché non tocchino, assolutamente, l'ultima tunica di protezione della parte commestibile ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.

(3) GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 14.

(4) GU n. L 213 del 4. 8. 1983, pag. 13.

(5) GU n. L 190 del 12. 7. 1986, pag. 57.