Regolamento (CEE) n. 1588/87 della Commissione del 5 giugno 1987 che modifica il regolamento (CEE) n. 1244/82 recante la modalità di applicazione del regime di premio per il mantenimento delle vacche nutrici
Gazzetta ufficiale n. L 146 del 06/06/1987 pag. 0026 - 0026
***** REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1588/87 DELLA COMMISSIONE DEL 5 GIUGNO 1987 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1244/82 RECANTE LE MODALITA DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI PREMIO PER IL MANTENIMENTO DELLE VACCHE NUTRICI LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1357/80 DEL CONSIGLIO, DEL 5 GIUGNO 1980, CHE ISTITUISCE UN REGIME DI PREMIO PER IL MANTENIMENTO DELLE VACCHE NUTRICI ( 1 ), MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 467/87 ( 2 ), IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 6, CONSIDERANDO CHE A NORMA DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1244/82 DELLA COMMISSIONE ( 3 ), MODIFICATO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1709/83 ( 4 ), IL PERIODO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PREMIO SCADE IL 30 SETTEMBRE DI OGNI ANNO; CHE L'ESPERIENZA DIMOSTRA CHE SPESSO E DIFFICILE RISPETTARE TALE TERMINE E METTE IN LUCE PERTANTO L'OPPORTUNITA DI MODIFICARLO; CONSIDERANDO CHE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1244/82, SE IL NUMERO DI ANIMALI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL PREMIO CONSTATATO IN SEDE DI CONTROLLO IN AZIENDA E INFERIORE AL NUMERO INDICATO NELLA DOMANDA, E NECESSARIO RIMBORSARE L'INTERO IMPORTO DEI PREMI GIA VERSATI; CHE TALI DISPOSIZIONI CREANO SPESSO PROBLEMI ECONOMICI PER I PRODUTTORI INTERESSATI; CHE SI RIVELA PERTANTO NECESSARIO TEMPERARE TALI DISPOSIZIONI; CONSIDERANDO CHE LE MISURE PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE PER LE CARNI BOVINE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1244/82 E MODIFICATO COME SEGUE : 1 ) ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA, LA DATA DEL " 30 SETTEMBRE " E SOSTITUITA DALLA DATA DEL " 30 NOVEMBRE ". 2 ) ALL'ARTICOLO 4 E INSERITO IL SEGUENTE PARAGRAFO : " 2 BIS . LE DOMANDE IN CUI E INDICATO UN NUMERO DI ANIMALI AMMISSIBILI AL BENEFICIO DEL PREMIO SUPERIORE A QUELLO CONSTATATO IN OCCASIONE DEL CONTROLLO SONO CONSIDERATE EQUIVALENTI AD UNA FALSA DICHIARAZIONE . TUTTAVIA, SE IL NUMERO DI ANIMALI AMMISSIBILI CONSTATATO IN OCCASIONE DEL CONTROLLO DI CUI AL PARAGRAFO 1, LETTERA A ) E INFERIORE A QUELLO PER IL QUALE E STATA PRESENTATA LA DOMANDA, IL PREMIO E DOVUTO PER IL NUMERO DI ANIMALI AMMISSIBILI EFFETTIVAMENTE DETENUTI NELL'AZIENDA NEL PERIODO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1357/80, PURCHE LA DIMINUZIONE DI NUMERO SIA IMPUTABILE ALLE CIRCOSTANZE NATURALI DELLA VITA DELLA MANDRIA E IL PRODUTTORE NE ABBIA INFORMATO AL PIU PRESTO LE AUTORITA COMPETENTI ". ARTICOLO 2 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO DELLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . ESSO E APPLICABILE ALLE DOMANDE PRESENTATE A PARTIRE DAL 15 GIUGNO 1987 . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES, IL 5 GIUGNO 1987 . PER LA COMMISSIONE FRANS ANDRIESSEN VICEPRESIDENTE ( 1 ) GU N . L 140 DEL 5 . 6 . 1980, PAG . 1 . ( 2 ) GU N . L 48 DEL 17 . 2 . 1987, PAG . 1 . ( 3 ) GU N . L 143 DEL 20 . 5 . 1982, PAG . 20 . ( 4 ) GU N . L 166 DEL 25 . 6 . 1983, PAG . 16 .