31987R1448

Regolamento (CEE) n. 1448/87 del Consiglio del 26 maggio 1987 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le aringhe della sottovoce 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 28/05/1987 pag. 0001 - 0003


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1448/87 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1987

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le aringhe della sottovoce 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità ecnomica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le aringhe intere, decapitate o in pezzi, importate dal 16 giugno al 14 febbrario, fresche, refrigerate o congelate, della sottovoce 03.01 B I a) 2 della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata a aprire annualmente un contingente tariffario comunitario nei limiti di un quantitativo di 34 000 tonnellate a dazio nullo fatto salvo il rispetto del prezzo di riferimento; che è opportuno pertanto aprire, per il periodo dal 16 giugno 1987 al 14 febbraio 1988, il contingente tariffario in questione, tenendo conto dell'obbligo di rispettare il prezzo di riferimento fissato;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni del tasso previsto per il suddetto contingente fino al suo esaurimento; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato su una ripartizione tra gli Stati membri consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili esaurienti dati statistici le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni complessive del prodotto in questione, alle percentuali seguenti:

1.2.3.4 // // // // // // 1983 // 1984 // 1985 // // // // // Benelux // 5,99 // 4,06 // 3,70 // Danimarca // 69,61 // 66,39 // 68,88 // Germania // 21,94 // 24,44 // 19,30 // Grecia // - // - // - // Spagna // - // - // - // Francia // 1,48 // 2,35 // 5,47 // Irlanda // - // 0,02 // - // Italia // - // 0,02 // - // Portogallo // - // - // - // Regno Unito // 0,98 // 2,72 // 2,65 // // // //

considerando che, tenuto conto di detti elementi e della prevedibile evoluzione del mercato per questi prodotti durante il periodo contingentale, le quote di partecipazione iniziale possono determinarsi come indicato negli articoli 2 e 3;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario comunitario ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere a 30 000 tonnellate;

considerando che le quote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro, che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva; che questo prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta; che le quote iniziali e supplementari debbono essere valide fino al termine del periodo contingentale; che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informare gli Stati membri; considerando che se, ad una data determinata del periodo contingentale in uno Stato membro si rendesse disponibile una forte rimanenza, tale Stato membro deve riversarne una percentuale notevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri.

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione della quota attribuita a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 16 giugno 1987 al 14 febbrario 1988, i dazi della tariffa dognale per i prodotti sotto indicati sono sospesi al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

1.2.3.4.5 // // // // // // Numero d'ordine // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Volume del contingente (tonnellate) // Dazio contingentale (%) // // // // // // 09.0005 // 03.01 // Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: // // // // // B. di mare: // // // // // I. interi, decapitati o in pezzi: // // // // // a) Aringhe: // 34 000 // 0 // // // 2. dal 16 giugno al 14 febbraio: // // // // // aa) fresche o refrigerate // // // // // bb) congelate // // // // // // //

2. Nei limiti del contingente tariffario in questione, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati conformemente alle disposizioni stabilite a tale riguardo nell'atto di adesione del 1985.

3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni di aringhe che già beneficiano dell'esenzione del dazio doganale in virtù di un altro regime tariffario preferenziale.

4. Il beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinato al rispetto del prezzo di riferimento eventualmente fissato.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario comunitario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è diviso in due parti.

2. La prima parte di 30 000 tonnellate è ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, salvo quanto disposto all'articolo 6, sono valide dal 16 giugno 1987 al 14 febbraio 1988 ammontano ai quantitativi seguenti:

1.2 // // (tonnellate) // Benelux // 1 419 // Danimarca // 20 508 // Germania // 6 612 // Francia // 858 // Regno Unito // 603

3. La seconda parte, che costituisce la riserva, consiste in 4 000 tonnellate.

Articolo 3

Se un importatore prevede di importare i prodotti in questione in Grecia, in Spagna, in Irlanda, in Italia o in Portogallo ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato preleva dalla riserva una quota uguale al fabbisogno, nella misura in cui il saldo disponibile di detta riserva lo consenta.

Articolo 4

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 6, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la sua quota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore. 3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 4 sono valide fino al 14 febbrario 1988.

Articolo 6

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 15 novembre 1987, la frazione non utilizzata delle loro quote iniziali che, al 1o novembre 1987, ecceda il 10 % del volume iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è ragione di ritenere che la loro quota iniziale rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 15 novembre 1987, il totale delle importazioni del prodotto in questione effettuate al 1o novembre 1987 incluso ed imputate al contingente tariffario comunitario nonché, se del caso, la frazione delle loro quote iniziali trasferita alla riserva.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2, 3 e 4, e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli Stati membri, entro il 20 novembre 1987, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni opportune affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che viene presentato in dogana accompagnato da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 9

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS